Loading…
QUESITO N. 456: obbligo di certificazione energetica nelle locazioni ad uso abitativo e obbligo di inserimento di tale certificazione negli annunci pubblicitari di locazione immobiliare.

Quesito n. 456: obbligo di certificazione energetica nelle locazioni ad uso abitativo e obbligo di inserimento di tale certificazione negli annunci pubblicitari di locazione immobiliare.

Il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, in materia di energia da fonti rinnovabili, interviene sulla materia della certificazione energetica degli edifici prevedendo due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione. 
In particolare, il provvedimento in parola inserisce - all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, recante la normativa statale in materia di certificazione energetica - due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater.
 
Il nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, nello specifico, dispone quanto segue: «Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater».

Dunque, con riferimento alle locazioni, l’obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica – dice la stessa disposizione - «solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater». Si tratta dei seguenti casi:
- immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a un titolo richiesto successivamente all’8 ottobre 2005;
- immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per «gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2007; per «gli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2008; per le «singole unità immobiliari», dopo il 1° luglio 2009);
- immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dal 1° luglio 2007, «incentivi» e «agevolazioni di qualsiasi natura», che siano «finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche» degli stessi cespiti o dei loro impianti;
- immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dal 1° luglio 2007, contratti relativi alla «gestione» dei loro «impianti termici o di climatizzazione».

Sul punto è inoltre importante precisare che la normativa statale in oggetto è l’unica applicabile al caso di specie, non avendo la Regione Campania, a differenza di altre Regioni, legiferato in tema di certificazione energetica degli immobili.

Si ricorda inoltre che il D.M. 26 giugno 2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) prevede che – per gli edifici di superficie “utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1.000 mq, e per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all’8 ottobre 2005 – il proprietario, “consapevole della scadente qualità energetica” del suo immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione (da trasmettere, in copia, alla regione o provincia autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data di formazione) in cui afferma che “l’edificio è di classe energetica G” e che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”.


Lo stesso decreto precisa che la relativa disciplina si a...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione