QUESITO N. 457: Accettazione dell’eredità da parte del minore. Vendita, previa autorizzazione, del bene immobile oggetto del lascito: competenza del Giudice tutelare(ax art. 320 c.c.) o della successione (EX ART. 747 C.P.C.)? Modalità operative.
Quesito n. 457: Accettazione dell’eredità da parte del minore. Vendita, previa autorizzazione, del bene immobile oggetto del lascito per mezzo del genitore avente la potestà genitoriale e/o tutore - competenza del Giudice tutelare(ax art. 320 c.c.) o della successione (EX ART. 747 C.P.C.)? Modalità operative.
L’art. 471 c.c stabilisce che “Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario , osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Invero, esistono delle ipotesi, all’interno del codice civile, in cui l’accettazione con beneficio d’inventario è prevista obbligatoriamente.
In tali ipotesi, previste dagli articoli 471, 472 e 473 del c.c., non è riconosciuta al chiamato la possibilità di scegliere, o meno, oltre che l’accettazione, anche il beneficio d’inventario.
Pertanto, nelle ipotesi suddette, e fra questa l’accettazione dell’eredità da parte del (rappresentante) minore se manca la richiesta del beneficio d’inventario l’accettazione è nulla.
Sul punto cfr. Cassazione civile, sez. II, 24/07/2000, n. 9648
L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede.
Tale accettazione deve, tra l’altro, necessariamente avvenire nei modi previsti dall’art. 484 c.c., ovvero per mezzo di apposita dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare al minore la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis.
Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., – ovvero l’accettazione tacita - non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2211
La giurisprudenza, precisa, altresì che il minore, qualora sia in possesso dei beni, ha facoltà di redigere l’inventario, non già entro i tre mesi dall’accettazione dell’eredità come normale avviene, bensì entro un anno dal compimento della maggiore età.-
Al contempo, sempre entro l’anno, egli può liberamente rinunciare all’eredità, ancorché accettata dal di lui rappresentante.-
Cfr. sul punto, Cassazione civile, sez. I, 01/02/2007, n. 2211 “nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall'art. 485 c.c. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal
giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice.
Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 c.c., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età..-
Infatti, qualora l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario dal rappresentante legale del minore, debitamente autorizzato, quest'ultimo, entro un anno dal compimento della maggiore età, può rinunziarvi, e non possono essere poste a suo carico le spese per l'inventario. Cassazione civile, sez. II, 24/07/2000, n. 9648.
Per completezza è opportuno precisare che, qualora il minore chiamato all’eredità non sia in possesso dei beni, trova applicazione l’art. 487 c.c. a mente del quale “ Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario [484] fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].
[II]. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.
[III]. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.
circa l’alienazione del bene ogetto del lascito
Una volta accettata l’eredità – nel caso di specie la quota immobiliare – essa può essere alienata previa autorizzazione del tribunale (si badi non del giudice tutelare) ai sensi dell’ art. 375 c.c.-
Tale autorizzazione, in ogni caso, viene rilasciata dal Tribunale competente previo parere del giudice tutelare.
Invero l’art. 375 c.c. così dispone.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c.]:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento [376];
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
[II]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [377].
La dottrina ha precisato, sul punto, che il parere del giudice tutelare è obbligatorio ma non vincolante.-
Si ritiene, in Dottrina, che, qualora l’autorizzazione venga concessa dal giudice tutelare, anziché dal tribunale, essa può valere come parere.-
Circa la competenza del Tribunale e/o del giudice titolare.-
Con specifico riferimento – al profilo assai delicato – della competenza del tribunale ordinario e/o del giudice tutelare è opportuno svolgere qualche considerazione aggiuntiva.
Invero, l’art. . 747 c.c. stabilisce che:
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso [125] diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [3441 c.c.].
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie [6492 c.c.], il ricorso deve essere notificato al legatario.
Orbene, resta, a tutt’oggi, anche dopo la riforma del diritto di famiglia e specificamente dell’art. 320 c.c. l’individuazione dello spazio applicativo che residua per la norma appena richiamata (ndr art. 747c.p.c.).-
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In proposito si deve - innanzitutto – osservare che la Giurisprudenza più recente, abbandonata l’iniziale linea interpretativa in forza della quale veniva riconosciuta la competenza del giudice tutelare, il quale avrebbe dovuto – altresì - valutare la sussistenza della necessità o utilità evidente, ritiene, oggi, che la competenza ad autorizzare la vendita dei beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene.
al giudice tutelare del luogo di residenza del minore a norma dell’art. 320 c.c., per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore.
Di contro, l’autorizzazione spetta al tribunale, sentito il Giudice tutelare, al Tribunale del luogo di apertura della successione in virtù dell’art. 747 c.p.c. tutte le volte che il procedimento dell’acquisto iure ereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione del beneficio di inventario.(Cassazione 10637 del 1997 cassazione n. 2994 del 1997 - cass. 9/9/96 n. 8177 Cass. 26/10/94 n. 8770. ).
Ciò sia perche, in tal caso, l’indagine demandata al Giudice in sede di autorizzazione non è limitata alla tutela del minore, alla quale soltanto è circoscritta la norma di cui all’art. 320 c.c., bensì si estende a quella degli altri soggetti interessati all’autorizzazione dell’eredità.
Sia perché, altrimenti, si determinerebbe una disparità di trattamento fra minore in potestate e minore sotto tutela per quanto riguarda il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (ovvero Giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c.) ed i secondi ( tribunale quale Giudice delle successione ai sensi dell’art. 747 c.c. ) - Cassazione 2994/97 - Cassazione 2574/91-
Tale giudice sarebbe competente anche a disporre della modalità di impiego della somma ricavata, sulla cui conservaz...
... continua