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La sottofatturazione è fraudolenta, si commette reato!!!!!
La sottofatturazione è fraudolenta, si commette reato!!!!!
Cassazione sentenza n 2292 del 16/01/2013

Risponde del reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici l'imprenditore che sottofattura, nascondendo al fisco i ricavi reali, magari facendosi corrispondere in contanti dal cliente parte della somma e, nel caso dell'agenzia immobiliare, non registrando il contratto preliminare
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2292 del 16 gennaio 2013.
La terza sezione penale ha confermato la condanna per la frode fiscale mediante artifici, a carico del titolare di un'agenzia immobiliare che era solita sottofatturare i prezzi delle villette che vendeva, farsi versare una parte in contanti senza fattura e non registrare i contratti preliminari.
Inutili i tentativi della difesa di smontare l'impianto accusatorio interamente confermato dai giudici con l'Ermellino. Infatti, affinché possa configurarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del dlgs n. 74 del 2000, di connotazione residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 2 (la frode fiscale tout court), è necessario che ricorrano essenzialm...

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