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Perché se il manufatto è abusivo si può chiedere comunque l'accertamento dell'acquisto per usucapione? Corte di Cassazione n. 3979 18 febbraio 2013.
Perché se il manufatto è abusivo si può chiedere comunque l'accertamento dell'acquisto per usucapione?
Corte di Cassazione n. 3979 18 febbraio 2013

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3979 dello scorso 18 febbraio, risponde con chiarezza, confutando nuovamente un precedente contrario orientamento, alla domanda che abbiamo posto nel titolo dell’articolo.
  Tutto nasce, nemmeno a farlo apposta, dalla più classica delle “beghe” di vicinato. Tizio eseguiva opere di manutenzione della propria abitazione e Caio gli constava, citandolo in giudizio, la loro irregolarità.
  A quel punto Tizio, nel difendersi, chiedeva l’eliminazione di altre opere eseguite da Caio su un cortile comune perché a suo dire queste erano abusive.
 Caio chiedeva l’acquisto per intervenuta usucapione dei manufatti realizzati nel cortile comune.   Risultato: sia in primo che in secondo grado Tizio veniva condannato a rimuovere le opere abusive e Caio otteneva l’accertamento dell’usucapione.
Da qui il ricorso per Cassazione che nella sostanza, tra le altre, ha dovuto rispondere alla seguente domanda: com’è possibile acquistare per usucapione delle opere edilizie abusive.   La risposta fornita dalla Suprema Corte è articolata e convincente. 
 Secondo gli ermellini “la mancanza di concessione edilizia non può costituire impedimento all'acquisto per usucapione, in presenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e, cioè, del possesso ultraventennale della costruzione, con opere, quindi, visibili e permanenti, in presenza, inoltre, di un possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità” (Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979).
  Ciò perché, proseguono da piazza Cavour” il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di u...

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