QUESITO N. 473: se un atto di donazione mette al riparo l’immobile da eventuali azioni promosse da creditori conservative o esecutive per il tramite dell’ Equitalia.
Quesito n. 473: se un atto di donazione mette al riparo l’immobile da eventuali azioni promosse da creditori conservative o esecutive per il tramite dell’ Equitalia.
Spesso, i debitori che vogliono sottrarre i propri beni ai creditori, sono soliti fare atti di disposizione del loro patrimonio immobiliare quali vendite, costituzione di fondi patrimoniali, donazioni, cessioni in leasing, trust, ecc. Non sempre però questi atti conseguono lo scopo di tutelare il patrimonio del debitore dalle azioni esecutive e conservative dei creditori. La questione nel caso oggetto di parere, appare in questi termini, Tizia per il timore che il proprio patrimonio immobiliare, costituito da una sola unità abitativa a lei intestata, possa essere aggredito dai propri creditori in particolare da Equitalia decide di metterlo al riparo da eventuali azioni esecutive donando la predetta unita abitativa ai propri figli. Preliminarmente occorre subito dire, che a mente delle disposizioni del codice civile e alla luce delle pronunzie giurisprudenziali del giudice delle leggi, la donazione appare lo strumento meno conveniente da utilizzare per mettere al riparo il proprio patrimonio immobiliare dalle azioni dei creditori. A tal proposito il nostro ordinamento interviene in soccorso dei creditori con uno strumento giuridico ad hoc, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del codice civile, con la quale i creditori possono paralizzare gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle loro pretese. L’azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, e si sostanzia nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficacie nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l’atto la sua validità, ma resta soggetto all’aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. E’ principio pacifico, che l’accoglimento dell’azione in parola non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione, ma bensì l’inefficacia soltanto dell’atto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest’ultimo - e solo per lui – di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenuti validamente i proprietari (Cass n.3676/2011, Cass n.1804/2000). L'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicchè la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: v. Cass., 23/9/2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105). Fatte le innanzi premesse, appare probabile che la donazione fatta da Tizia, potrebbe non bastare per mettere al riparo l’unità immobiliare in parola da eventuali azioni esecutive, poiché la efficacia dell’atto di donazione che Tizia ha fatto a favore dei di lei figli, potrebbe essere compromesso da eventuali creditori, in particolare da Equitalia, attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria; la quale se dovesse essere concessa implicherebbe che le azioni esecutive e conservative saranno promosse contro i donatari ovvero, i figli di Tizia. Le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione in parola, consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Il giudice delle leggi con orientamento costante, ha poi ritenuto che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, anche eventuale, o di una aspettativa, e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato dal giudice, considerata la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ma tende a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (vedi "ex multis" tra le pronunce più recenti in tal senso Cass. 18-7-2008 n. 20002; Cass. 5-3-2009n.5359). Pertanto in virtù del costante orientamento del giudice delle leggi di cui si è fatto appena menzione sopra, Equitalia e gli altri creditori di Tizia potrebbe esercitare un...
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