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QUESITO N. 482: alloggi di edilizia residenziale pubblica e il diritto di prelazione ex art. 28 della legge 513 del 1977 .
Quesito n. 482: alloggi di edilizia residenziale pubblica e il diritto di prelazione ex art. 28 della legge 513 del 1977 .

Prima di dare risposta al quesito formulato bisogna innanzi tutto individuare la normativa che alla questione oggetto di quesito si applica.
La fattispecie “de quo” certamente è disciplinata dall'art.  HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/legge_del_1977_numero_513_art._28.aspx" \o "Legge del 1977 numero 513 art. 28" 28 della legge 8 agosto 1977 n.513 e successive modifiche. Esso articolo prevede al comma VII (già V comma) che gli alloggi acquistati non possono essere alienati a nessun titolo per un periodo di tempo pari a 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo. Il comma IX del medesimo art. 28 fa seguito affermando che "l'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto (ora settimo) comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione". Più recentemente la Legge 24 dicembre 1993, n.560 ha introdotto a propria volta all' HYPERLINK "http://www.e-glossa.it/wiki/legge_del_1993_numero_560_art._1.aspx" \o "Legge del 1993 numero 560 art. 1" art.1, comma XX un divieto di alienazione e di modificazione della destinazione d'uso degli alloggi e delle unità immobiliari acquistati ai sensi del predetto provvedimento normativo per un periodo di tempo di dieci anni. Comunque in caso di vendita è attribuito agli IACP ed ai loro consorzi un diritto di prelazione.
Il successivo comma XXV del predetto art.1 contiene una prescrizione che ha per effetto di stabilire un'alternativa per l' assegnatario che intenda vendere l'alloggio, disponendo che "il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'art.28...si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
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Emerge dalla premessa giuridica innanzi fatta che la questione è regolata da un intreccio di norme che fanno apparire complessa una questione che in realtà è di facile soluzione.
Orbene per effetto delle disposizioni testè citate, attualmente l' assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che volesse venderlo è posto di fronte a queste alternative:

notiziare l'Ente di questo intento, provocandone il possibile esercizio del diritto di prelazione al prezzo determinato per legge, allo scopo di non permettere al soggetto assegnatario l'eventuale speculazione sulla differenza tra il prezzo originario di acquisto a prezzo calmierato e quello di rivendita a prezzo di mercato. La ratio è evidente: poiché è l'ente pubblico che ha beneficiato il cittadino il quale ha fruito dell'assegnazione, non sarebbe equo che costui vi speculasse. In questa ipotesi l'ente dovrebbe, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicare se intende procedere all'acquisto. L'infruttuoso decorso del termine libera l'assegnatario dal vincolo, potendo vendere a chi gli piaccia.
Corrispondere all'Ente il 10% del valore catastale dell'alloggio quale prezzo dell'estinzione del diritto di prelazione, potendo successivamente alienare liberamente l'immobile (senza correre il rischio che l'ente medesimo lo acquisti a prezzo imposto). In definitiva, la Legge 560/93 non...

... continua
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