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QUESITO N. 484: Qual è la distanza da rispettare tra edifici e strada provinciale, laddove l’edificio da ristrutturare è un piccolo borgo medioevale, posto fuori dal centro abitato , circondato da un piccolo canale e protetto dalle belle arti.
Quesito n. 484: Qual è la distanza da rispettare tra edifici e strada provinciale, laddove l’edificio da ristrutturare è un piccolo borgo medioevale, posto fuori dal centro abitato , circondato da un piccolo canale e protetto dalle belle arti.

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RISPOSTA
Nel caso che ci si occupa, trattandosi di edificio situato fuori del perimetro dei centri urbani, considerato:
che il Decreto Ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 statuisce che il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata;
che la Suprema Corte ha ritenuto che tale limitazione contenuta nel testo normativo del D.M. deve ritenersi operativa anche in caso di ristrutturazione di opere preesistenti all’imposizione del vincolo e che comportino una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente;
che il nuovo codice della strada (d.lg. n. 285 del 1992) all’art. 2 distingue le varie strade in rapporto alla natura e alle loro caratteristiche e che la strada provinciale in questione costeggiante il borgo medioevale potrebbe appartiene alla categorie di tipo C (strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di strade);
Possiamo presumibilmente ritenere, dalle indicazioni forniteci dal richiedente, che:
osservando i limiti imposti dal D.M 1404/68 e dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. n. 495 del 1992, titolo II “costruzione e tutela delle strada” Capo I ), come su esposti, la distanza tra l’edificio e la strada provinciale, per la costruzione o ricostruzione del muro di cinta che circonda il borgo medioevale, non può essere inferiore a metri 3, calcolati dal corpo più avanzato del fabbricato, o di parti di esso (escludendo elementi decorativi), e il ciglio della strada (come definito dal D.M. 1404/68), tendo conto inoltre che a tale distanza minima va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione del fosso che non può essere inferiore alla profondità dello stesso o comunque inferiore a metri 3.
La giurisprudenza civile della Suprema Corte, ha ritenuto, inoltre, che la limitazione “deve ritenersi operativa anche in caso di ristrutturazione di opere preesistenti all’imposizione del vincolo e che comportino una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente”; non solo, ma ha anche specificato che le distanze previste per le fasce di rispetto stradale “devono essere rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni” (Cass.Civile, sez. II, 3 febbraio 2005, n. 2164)
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MOTIVI DELLA RISPOSTA
Con riferimento al quesito proposto occorre prendere in esame l'esistenza di limiti all' edificazione da rispettare in rapporto al nastro di autostrade e strade, tanto fuori dal centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo.
Tali limiti derivano direttamente dalla normativa del codice della strada (art. 16, 17 e 18 d.lg. n. 285 del 1992) e dal suo regolamento di attuazione (art. 26, 27 e 28 d.P.R. n. 495 del 1992), nonché da quella precedentemente prevista dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404, emanato in ottemperanza all’articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella formulazione introdotta dalla legge 6 agosto 1967, n. 756, in tema di “distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati”.
La distanza minima voluta dal D.M. 1404/1968 (delle costruzioni rispetto al manto stradale), a prescindere dall'esistenza di pericoli e/o ostacoli alla circolazione, è intesa non solo a costituire una "zona di rispetto", indipendentemente dalla circostanza che le costruzioni sorgano a ridosso del manto stradale, ma anche ad impedire che le stesse possano frapporsi ad eventuali opere di ampliamento ovvero di ammodernamento della strada.(T.A.R. Sicilia Palermo, 13 febbraio 1985, n. 151 Giancontieri c. Prefetto Trapani Foro Amm. 1985, fasc. 10 (s.m.)).
Detto decreto, pertanto, secondo la migliore dottrina, conserva ancor’oggi la propria efficacia, integrandosi con le regole, che non appaiono con esso in contrasto, introdotte dal nuovo codice della strada.
Le disposizioni del Decreto Ministeriale, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati; tale normativa persegue il fine di fornire garanzie, con riferimento alla circolazione stradale, nei confronti di chi transiti sulle strade o nelle immediate vicinanze.( T.A.R. Valle d'Aosta, 09 luglio 1989, n. 46 Molino Rinella e altro c. Com. Aosta e altro Foro Amm. 1990, 1238 (s.m.9)). Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall'art. 9 della legge n. 729/1961 e dal D.M. n. 1404/1968 appare corre...

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