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Agente immobiliare occulta preliminare di vendita dopo il rogito? Commette reato. Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 17.01.2012 n. 1377
Agente immobiliare occulta preliminare di vendita dopo il rogito? Commette reato
(Cassazione penale , sez. III, sentenza 17.01.2012 n° 1377)

La Suprema Corte - con la pronuncia 17 gennaio 2012, n. 1377 - ha stabilito che
integra la fattispecie di cui all’art. 10 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=56" D.Lgs. 74/2000 (“occultamento e distruzione di documenti contabili”)  il comportamento dell’agente immobiliare che, con finalità evasiva, non conserva (per qualsivoglia giustificazione) i contratti preliminari: documenti che, alla luce del principio illustrato nella sentenza in parola, è tenuto a conservare.
Ebbene, la questione processuale verteva su tale circostanza: un agente immobiliare occultava tre contratti preliminari di compravendita di immobili a seguito del perfezionamento di un'operazione di commerciale innanzi al Notaio.
Da tale condotta posta in essere dal contribuente, il pubblico ministero gli contestava la fattispecie di cui all’art. 10 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=56" D.Lgs. 74/2000, a mente del quale, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le scritture contabili ma anche i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari”.
In altre parole, dall'or...

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