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E’ L’ACQUIRENTE A PAGARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE IL CONDOMINIO AFFIDA L’APPALTO DOPO IL ROGITO. CASSAZIONE SECONDA SEZ. CIV. N. 10235 DEL 2 MAGGIO 2013.
E’ l’acquirente a pagare la manutenzione straordinaria
Se il condominio affida l’appalto dopo il rogito
cassazione seconda sez. civ. n. 10235 del 2 maggio 2013
Per ripartire le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale fra l’acquirente e il venditore dell’immobile conta la delibera definitiva che commissiona l’appalto all’impresa edile, mentre non rilevano le decisioni di carattere programmatico. Così, se la compravendita dell’appartamento avviene fra le due delibere dell’assemblea – quella preparatoria e quella invece veramente impegnativa per i condomini – l’esborso per i lavori deve gravare tutto sul compratore che subentra al venditore in qualità di proprietario esclusivo dell’immobile.
Lo chiarisce la sentenza 10235/13, pubblicata il 2 maggio dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Preparazione irrilevante
Bocciato il ricorso dell’acquirente che intendeva scaricare tutto il debito addosso al dante causa.
È vero: prima della sottoscrizione del contratto di trasferimento immobiliare fra le...

... continua
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