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QUESITO N. 501: Vendita e fondo patrimoniale. Se per effettuare la vendita di un immobile, rientrante in un fondo patrimoniale, con la presenza di figli maggiorenni, è necessaria la loro autorizzazione?
Quesito n. 501: Vendita e fondo patrimoniale. Se per effettuare la vendita di un immobile, rientrante in un fondo patrimoniale, con la presenza di figli maggiorenni, è necessaria la loro autorizzazione?

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Per vendere, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del HYPERLINK "http://www.laleggepertutti.it/7604_il-fondo-patrimoniale-vantaggi-e-costi"fondo patrimoniale ci vuole il consenso di entrambi i coniugi. Tale consenso è necessario anche se il bene sia di proprietà del terzo (che lo ha devoluto al fondo) e questi intenda disporne. In caso di dissenso da parte di uno dei due coniugi, l’altro può chiedere l’autorizzazione del giudice. 

Qualora vi siano figli minori o figli anche solo concepiti e ancora non nati, gli atti di disposizione suddetti (che poi sono tutti atti di straordinaria amministrazione) devono essere autorizzati anche dal giudice. Il giudice deve valutare se l’atto di disposizione sia idoneo a dar luogo a un sicuro beneficio per la famiglia.
Al contrario, se i figli sono maggiorenni non è necessaria la loro autorizzazione, né questi ultimi possono essere legittimati all’azione di annullamento della vendita dei beni del fondo patrimoniale (ex multis, Cass. Civ., sez. I, 21 maggio 2010, n. 12497).
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Il fondo patrimoniale, introdotto dalla L. 17/05/1975 n.151, è disciplinato dagli articoli 167-171 del Codice Civile. Il fondo patrimoniale consiste, come recita l’art. 167 Cod. Civ., nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi o, di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. 

Il fondo patrimoniale può affiancare indifferentemente sia il regime patrimoniale della comunione legale dei beni che il regime della separazione dei beni che i coniugi hanno scelto per regolare i loro rapporti.

Questo costituisce un “patrimonio separato” ovvero un “patrimonio di destinazione” finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari. I coniugi sono obbligati a utilizzare i beni di cui è composto il fondo unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.

La costituzione del fondo rientra nel novero delle convenzioni matrimoniali per cui la costituzione su alcuni beni del vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia è opponibile ai terzi solo se annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Qualora il fondo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati il vincolo deve risultare anche dai Pubblici Registri o, nel caso in cui abbia ad oggetto titoli di credito deve essere annotato sia sul documento che nel registro dell’emittente.

I coniugi sono liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione nei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali: in particolare, la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo, l’inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo. Inoltre, coniugi possono variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell’atto di costituzione.

L’atto di costituzione assume valenza generale poiché in esso sono contenute tutte le disposizioni volte a regolamentare il fondo patrimoniale stesso, a tal proposito l’articolo 169 del cod. civ. statuisce che se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Ai sensi dell’art 168, comma  1 cod. civ., “la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito dall’atto costitutivo”. Il comma 3 della stessa norma stabilisce che l’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.

La disciplina dell’amministrazione del fondo è diversa in presenza o meno di figli di minore età. In assenza di figli minori il legislatore riconosce ampia autonomia ai coniugi circa gli atti di disposizione sui beni facenti parti del fondo patrimoniale; diversamente, in presenza di figli minori l’art. 169 cod. civ. prevede che, per il compimento degli atti ivi elencati, occorre, oltre all’accordo dei coniugi, l’autorizzazione giudiziale, autorizzazione che può essere concessa nei soli casi di necessità o utilità evidente dell’atto stesso. E’ possibile, peraltro, derogare alla preventiva autorizzazione da parte del giudice mediante espressa pattuizione in sede di costituzione del fondo.

Ai sensi dell’art. 171, comma 1, cod. civ. “La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimen...

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