Loading…
QUESITO N. 518: Locazione e detenzione di animali. Se il locatore, nell’abito dell’autonomia contrattuale, può vietare al conduttore la detenzione di animali, inserendo nel contratto una clausola che disponga tale divieto.
Quesito n.518: Locazione e detenzione di animali. Se il locatore, nell’abito dell’autonomia contrattuale, può vietare al conduttore la detenzione di animali, inserendo nel contratto di locazione una clausola che disponga tale divieto.
*****
RISPOSTA
Il nuovo articolo 1138 del Codice civile stabilisce espressamente che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Vietare di detenere animali domestici nel proprio appartamento significa menomare un preciso diritto del condomino di disporre liberamente del proprio bene, al punto che deve ritenersi nulla la clausola del regolamento che preveda simile divieto, salvo che sia contenuta in un regolamento approvato con il consenso unanime di tutti i condomini oppure accettato o sottoscritto unitamente all'atto di acquisto della proprietà.
Infatti la Cassazione, intervenuta sul tema ha disposto che: “La possibilità di dividere la propria abitazione con uno o più animali domestici presuppone che non vi sia un regolamento condominiale contrattuale, ossia approvato o accettato da tutti i condomini, che vieti questo tipo di scelta; nel qual caso, infatti, l’inosservanza del divieto comporterebbe l’allontanamento dell’animale dall’edificio. Qualora, invece, il divieto fosse contenuto in un regolamento assembleare, ossia approvato dall’assemblea a maggioranza, la clausola limitativa non sarebbe valida neppure nei confronti del condomino che avesse espresso voto favorevole alla sua introduzione; infatti le clausole del regolamento che pongono limiti all’uso che i condomini possono fare della proprietà esclusiva e delle parti comuni dell’edificio hanno natura contrattuale e in quanto tali devono essere approvate espressamente da ciascun condomino”.
(Cassazione civile, sez. II, 04/12/1993, n. 12028).
Il divieto di detenere animali, se previsto da un regolamento contrattuale, riguarda sia i proprietari che gli inquilini (Trib. Napoli 25.10.1990).
Pertanto, se si è proprietari di un animale domestico, prima di prendere in locazione un appartamento in un edificio condominiale è bene accertarsi che non vi sia un regolamento contrattuale che preveda il divieto di detenere animali. Dal punto di vista del locatore, infatti, questi in assenza di un divieto del genere, se vuole evitare che l’inquilino introduca animali nell’appartamento, deve inserire nel contratto un’apposita clausola; altrimenti, infatti, l’inquilino è nel diritto di pretendere di abitarlo insieme ad animali domestici.
(Trib. Vigevano 9.2.1982).
Il divieto vale, infatti, anche per il conduttore, trattandosi sempre di una limitazione all'uso dell'unità immobiliare locata che egli accetta nel momento stesso in cui sottoscrive il contratto di locazione, rientrando nell’ambito dei patti di locazione, laddove il locatore voglia evitare l’ingresso di qualsivoglia animale nell’immobile di sua proprietà.
La Cassazione, ha affermato che: “Nell'ipotesi di violazione del divieto contenuto nel regolamento contrattuale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale a determinati usi (nella specie detenzione di animali), il condominio può richiedere la cessazione della destinazione abusiva sia al conduttore che al proprietario locatore…”. (Cassazione civile, sez. II, 08/03/2006, n. 4920).
Pertanto, in risposta al quesito, è possibile affermare, che il locatore può nell’ambito dell’autonomia contrattuale, vietare al conduttore di detenere animali nell’immobile di sua proprietà.


*****
MOTIVI DI DIRITTO
Il nuovo articolo 1138 del Codice civile stabilisce espressamente che: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La disposizione, tuttavia, stante il principio d’irretroattività delle leggi, è destinata ad operare solo per i nuovi regolamenti condominiali, che non potranno contenere il suddetto divieto; nulla cambia invece per i vecchi regolamenti, per i quali, tuttavia, i condomini, con apposita delibera assembleare, potranno rimuovere l’eventuale divieto esistente.
Il tutto, ovviamente, nel rispetto degli altri condomini, in quanto anche laddove il regolamento condominiale ammetta l’ingresso di animali nel condominio, i relativi proprietari dovranno prendere le opportune cautele, limitandone i rumori nei limiti della normale tollerabilità ed evitando che gli stessi possano sporcare le parti condominiali o recare pericoli all’incolumità delle persone.
La norma non è comunque tra quelle che la legge considera inderogabili, talché il divieto ben potrà continuare a esistere anche in futuro in un regolamento di natura contrattuale; purché la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari, perché altrimenti non è opponibile ai nuovi acquirenti.
Vietare di detenere animali domestici nel proprio appartamento significa menomare un preciso diritto del condomino di disporre liberamente del...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione