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COMPRAVENDITE IMMOBILIARI: IL NOTAIO CUSTODIRÀ I SOLDI DEL VENDITORE!!! COSA CAMBIA ? MODALITA’ OPERATIVE E TUTELA PER L’ACQUIRENTE .
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI: IL NOTAIO CUSTODIRÀ I SOLDI DEL VENDITORE!!!
COSA CAMBIA ? MODALITA’ OPERATIVE E TUTELA PER L’ACQUIRENTE .
Una delle novità più rilevanti, inserite nella Legge di Stabilità 2014, riguarda il ruolo del notaio nelle compravendite immobiliari.
La nuova normativa sarà operativa fine marzo, entro tale data, infatti, dovrà essere emanato il decreto attuativo, che la renderà operativa.
Il notaio, pertanto.  assume il ruolo di garante della transazione “tout court”, depositando in un conto corrente dedicato le somme versate dall’acquirente al momento del rogito e custodendole fino a quando quest’ultimo non diventa l’effettivo proprietario.
Di seguito, illustriamo nel dettaglio Art. 1
Comma 67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalita’ di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.
  A) Il prezzo o corrispettivo versato dal venditore al momento del  HYPERLINK "http://www.casanoi.it/s/il-rogito-notarile" \o "Cos'è il rogito notarile?" \t "_blank" rogito viene depositato dal notaio in un conto corrente dedicato e costituisce patrimonio separato dal patrimonio personale del notaio (art.1, comma 63-64-65).
Al momento del rogito, il venditore non incasserà le somme versate dall’acquirente (normalmente il saldo prezzo). Queste somme vengono pagate dall’acquirente e trattenute dal notaio, il quale ha l’obbligo di versarle unitamente alle imposte su un conto corrente dedicato.
Il ricevimento di queste somme viene annotato sul libro notarile Registro somme e valori e il notaio ne dà ricevuta al venditore.
Vengono escluse da questo obbligo le dilazioni di pagamento previsti nel contratto di compravendita (art.1, comma 64).
Le somme depositate presso i conti correnti dedicati costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del notaio e, di conseguenza, sono impignorabili (art.1, comma 65).  Art. 1
Comma 63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e’ tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche’ a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita’ immobiliare, ovvero in relazione ad attivita’ e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorita’ giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, o...

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