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QUESITO N.548: VENDITA IMMOBILIARE, FONDO PATRIMONIALE E FIGLI MINORI. SE L’ATTO COSTITUTIVO PUÒ ESCLUDERE L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, ANCHE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI.
QUESITON.548: VENDITA IMMOBILIARE, FONDO PATRIMONIALE E FIGLI MINORI. SE L’ATTO COSTITUTIVO PUÒ ESCLUDERE L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE, ANCHE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI.-
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RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 167 – 168 – 169 cod. civile.-
GIURISPRUDENZA: Tribunale di Roma, 26 giugno 1979, Tribunale di Roma, 9 giugno 1998, Tribunale di Verona, decreto 30 maggio 2000, Tribunale di Milano, 29 aprile 2010.-
DOTTRINA: M. Finocchiaro, Carresi, Grasso, Santosuosso, G. Gabrielli.-
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RISPOSTA
Nel caso di specie l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria non è necessaria, posto che nell’atto costitutivo i coniugi hanno dichiarato con apposita clausola la volontà di disporre dei beni del fondo unicamente attraverso il loro consenso ciò anche in presenza di figli minori.-
In materia di fondo patrimoniale, la clausola contenuta nell’atto costitutivo alla cui stregua i coniugi convengono che i beni appartenenti al fondo stesso potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati sulla base del loro mero consenso, pur in presenza di figli minori rende superflua ogni autorizzazione giudiziale.-
Invero, dottrina e giurisprudenza, aderendo alla tesi più risalente, propendono per la possibile escludibilità convenzionale del necessario ricorso onde ottenere l’autorizzazione giudiziale per l’alienazione dei beni che fanno parte del fondo patrimoniale nel caso vi sia la presenza di minori.-
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MOTIVI DELLA RISPOSTA
La questione sottoposta al nostro vaglio prende le mosse dalla seguente vicenda: due coniugi intendevano alienare a terzi un’immobile costituito in fondo patrimoniale e, a tale scopo si rivolgevano ad un agenzia immobiliare, affinché codesta reperisse dei potenziali acquirenti per l’immobile che intendevano alienare. L’agenzia immobiliare prima di ricevere formalmente l’incarico, si rivolgeva al nostro studio legale e ci chiedeva se fosse valida la clausola ivi contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale con la quale i coniugi avevano convenuto che i beni conferiti nel fondo patrimoniale potevano essere alienati, ipotecati o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi senza bisogno di autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, e se per tale motivo era necessaria l’autorizzazione del giudice (Tribunale ordinario competente ex art. 38 disp. Att.).-
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La risposta al quesito, involge la tematica dell’ammissibilità dell’opposizione nell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, di una clausola con la quale i coniugi possono derogare alla regola dell’autor...

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