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QUESITO N. 561:Se la quota di una S.r.l. può essere aggredita dai creditori personali del socio debitore.
Quesito
Se un soggetto che ha contratto un debito personale ha una quota in una S.r.l., tale quota può essere aggredita dai suoi creditori?

Risposta al quesito

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Nel capo del codice civile dedicato alla S.r.l. è inserito l’art. 2469 c.c. (Trasferimento delle partecipazioni), il quale dispone che “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
Dal principio di diritto enunciato dal codice, civile secondo il quale le quote di una S.r.l. sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa, si ricava che esse possono essere oggetto anche di espropriazione, ed infatti, anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 2009 n. 22361 ha affermato che “ la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare, e non della società che, con riferimento a tali eventi, è terza; ne consegue la piena pignorabilità della quota del socio di s.r.l. - debitore, da parte del creditore di quest'ultimo, anche se vi è stato il fallimento della società, non trovando applicazione l'art. 51 l. fall., in quanto nella specie la società non è la debitrice esecutata, ma soltanto la terza pignorata”.
Ma vi è di più, infatti, l’art. 2471 c.c., oltre a confermare quanto suddetto, disciplina altresì l’espropriazione della partecipazione affermando chiaramente che “essa può formare oggetto di espropriazione . Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo…….”.
Anche il Tribunale Milano con sentenza del 17 febbraio 2000 ha statuito che “il pignoramento di una quota di s.r.l. si esegue mediante l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”.
In conclusione, in virtù delle norme codicistiche e dei dictum giurisprudenziali formatasi in merito, appare pacificamente affermabile la possibilità per il creditore particolare di un socio di una S.r.l. di aggredire la quota di quest’ultimo.
Motivi
È opportuno rilevare che, le disposizioni in tema di espropriazione della partecipazione rimangono sostanzialmente identiche al vecchio testo dell'art. 2480, il quale già prevedeva la possibilità che la quota di S.r.l formasse oggetto di espropriazione da parte dei creditori particolari del socio, sostituendo - coerentemente con le precedenti disposizioni - il termine "partecipazioni" al termine "quote".
La dottrina prima ed il legislatore poi, tramite massime e riforme legislative, hanno dimostrato “l’intenzione di evitare qualsivoglia suggestione oggettivistica e di sottolineare ancor più marcatamente il carattere personale che caratterizzerebbe il vincolo societario nella società a responsabilità limitata”.
Ulteriore specificazione ha riguardato la circostanza che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”; è utile, però, rammentare che in precedenza, secondo una diffusa opinione dottrinale e una quasi monolitica giurisprudenza (Cass. 9555/1997 e 2926/1997) l'espropriazione della quota doveva realizzarsi attraverso il procedimento dell'esecuzione presso terzi.
Tale convincimento si basava sull'ulteriore assunto secondo cui alla quota di Srl si sarebbe dovuta riconoscere natura di diritto di credito.
Viceversa, la dottrina maggioritaria formatasi sul punto ha sostenuto che “la quota sociale di una S.r.l. deve essere qualificata come un bene mobile immateriale, e pertanto, sarà assoggettato alla disciplina dei beni mobili in...

... continua
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