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CONTRATTO di locazione ad uso abitativo agevolato allegato B (grandi proprietari immobiliari)
………………………….
acqua …………………altre …………………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unitΰ immobiliare:…………………………………….……... .
b) codice fiscale della LOCATRICE ………………………………………………………………….
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: …………………………………………………………………………………………………………
certificato di collaudo e certificazione energetica: ………………………………………………………………………………………………………....
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: …………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………
La locazione θ destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono: …………………………………………………………………….
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Il conduttore si impegna a comunicare alla locatrice ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.

La locazione θ regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)

Il contratto θ stipulato per la durata di anni .……….………(5), dal ..………….…… al .……………………. e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto θ prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltΰ di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalitΰ di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto θ rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilitΰ dell’unitΰ immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilitΰ, agli usi per i quali ha esercitato la facoltΰ di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilitΰ dell’ultimo canone di locazione corrisposto.


Articolo 2
(Canone)

A. Il canone annuo di locazione θ convenuto in euro …………………………….. , importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………….…………….., in n. ……………… rate eguali anticipate di euro ………… ciascuna, alle seguenti date: ………………………………………..………..……(4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone θ determinato fra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietΰ e dei conduttori relativo al Comune di …………………………….. , depositato presso detto Comune il ………………… , prot. ………… , ed inoltre che detto canone θ conforme a quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in …………………………. il ……………….. tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietΰ edilizia e dei conduttori …………………………………………………………. del Comune di …………………………... .
Nel caso in cui nel predetto Accordo territoriale e/o integrativo sia previsto, il canone θ aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……………………, che comunque non puς superare il 75% della variazione Istat.

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, θ convenuto in euro ………………………., importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero…………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro …………….……………ciascuna, alle seguenti date: …………………………………………… (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone θ aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……………….., che comunque non puς superare il 75% della variazione Istat.
(6)

Articolo 3
(Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ……………………………….. pari a ………………. mensilitΰ del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per anni due - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unitΰ immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. (4)



Articolo 4
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)

La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unitΰ immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni θ determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali …………………………….b) spese ascensore ………………………….c) spese riscaldamento ……………………...d) spese condizionamento ………………….e) ………………………………………… ...
f) ………………………………………….…
g) ……………………………………………La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unitΰ immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, cosμ determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE puς adire la Commissione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalitΰ indicate all’articolo 20 del presente contratto.

Articolo 5
(Spese ed oneri a carico del conduttore)

Sono a carico del CONDUTTORE, per le quote di competenza esposte all’articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l’allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.


Articolo 6
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)

Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all’articolo precedente. Il CONDUTTORE θ tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui all’articolo 4.
Il CONDUTTORE θ tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese che quest'ultima sosterrΰ per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltΰ della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresμ salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualitΰ, a titolo di acconto, tale somma da versare θ di euro ………………….. , da corrispondere in ………….rate alle seguenti scadenze:
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro …………………………………………………...
al ………………… euro …………………………………………………..,
salvo conguaglio. (7)

Articolo 7
(Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metΰ.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.


Articolo 8
(Pagamento)

Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalitΰ stabilite dalla LOCATRICE. Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dΰ diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni.
In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il CONDUTTORE θ tenuto a corrispondere gli interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello d'interesse legale. Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subμto.
Il pagamento non puς venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9
(Risoluzione e prelazione)

Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneitΰ sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile nι al CONDUTTORE nι alla LOCATRICE, la LOCATRICE θ tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltΰ di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unitΰ immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 10
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non θ quindi consentito, al di lΰ della breve ed occasionale ospitalitΰ, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, cosμ come descritto nelle premesse del presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.


Articolo 11
(Uso e riparazioni)

Il CONDUTTORE si obbliga ad usare l’unitΰ immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresμ a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso ...

... continua
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