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CONTRATTO DI COMODATO.
ermine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.
3) Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario.
4) Il comodatario dichiara di avere visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate all'art. 1 ed idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al conducente entro 8 giorni dall'inizio del contratto di comodato.
5) Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese che è tenuto a corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante.
6) È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risacimento del danno.
7) Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
8) È facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con/senza obbligo di preavviso scritto. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto, per almeno 2 ore al giorno, con obbligo di preavviso. Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o l'immobile comodato, il comodat...
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