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QUESITO N. 014: se sono dimostrabili per testi i patti contrattuali secondari anche per i contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam
con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole provare per testimoni , va escluso che, perché operi il divieto in questione , il documento debba recare la sottoscrizione di entrambe le parti. Ne consegue che, come la prima delle citate disposizioni trova applicazione con riguardo alla revoca della proposta di contratto che si pretenda intervenuta prima dell’accettazione, così va escluso che , in presenza di una proposta contrattuale , formulata per iscritto , il destinatario di tale proposta possa dedurre, a mezzo di testimoni, che , in realtà tra le parti, nella stessa data in cui era stata redatta la proposta contrattuale per iscritto, il contratto si era già perfezionato a condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella proposta. Cass. Civ. , sez. III, 19 novembre 1999
L’art. 2722 c.c. fa espresso riferimento a patti aggiunti la cui stipulazione sia anteriore o contemporanea al contratto
.
Se si tratta di patti aggiunti posteriori alla formazione del contratto , a norma dell’art. 2723 c.c. si ritiene che in via principale la prova testimoniale non è ammessa, ma l’autorità giudiziaria può consentirla laddove appare v...

... continua
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