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QUESITO N. 047: Se in una società in accomandita semplice i poteri del socio accomandatario e quelli del socio accomandante sono diversi
Quesito

Se in una società in accomandita semplice i poteri del socio accomandatario sono diversi da quelli del socio accomandante.-

I Sigg.ri Tizio e Caio hanno deciso di dare vita insieme ad una attività commerciale al fine di dividerne gli utili.-
Art. 2247 c.c. Nozione. “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.-
Essi hanno scelto, in virtù della libertà contrattuale (ex. art. 1321 c.c.) e della libertà di dar vita ad una società commerciale idonea a soddisfare le proprie esigenze (ex. artt. 2251, 2291, 2313, 2325, 2472, 2462 e 2511 c.c.) di costituire una società in accomandita semplice (ex. art. 2313 c.c.) reputandola più idonea alle loro esigenze economiche, organizzative e gestionali.-
Si tratta di una società in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni (ex. art. 2313 c.c.).-
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari, ex. art. 2318 c.c..-
In questa società, come in tutte quelle società di persone, vi è un legame tra il potere di amministrare e la responsabilità conseguente dall’attività di gestione posta in essere. Tale legame tra potere e responsabilità tenderebbe a garantire un equilibrato esercizio del potere stesso.-
Nell’atto costitutivo è stato indicato il socio accomandatario Sig.“Tizio” e quello accomandante il Sig. “Caio” (art. 2316 c.c. “L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti”), e in virtù dell’art. 2314 c.c. la ragione sociale scelta è la seguente:
“STUDIO Sempronio di Tizio e C. S.a.s.”.-

La ragione fondante per cui si dà vita a una società in accomandita semplice è rappresentata dal fatto:

di non voler assumere la responsabilità per le obbligazioni sociali contratte per l’attività svolta;
di non essere in grado, di non poter o voler gestire un’attività economica, quale quella oggetto di società.-

La persona che decide di dar vita con altri soggetti ad una società in accomandita semplice, scegliendo il ruolo di socio accomandante, conferendo la quota di partecipazione e sapendo dì non poter esercitare nessuna attività gestionale e decisoria ma solo quello di controllo, esprime chiaramente la fiducia, non solo all’attività economica che si intende avviare, ma soprattutto ai soci accomandatari, ai quali e solo ad essi è attribuito l’amministrazione della società.-

Il socio accomandante se avesse voluto partecipare alla gestione e all’amministrazione della società, esercitando così i suoi poteri di intervento decisionali e di condizionamento attivo della gestione, avrebbe dato vita, con l’accordo degli altri soci, ad una società in nome collettivo (nella quale tutti i soci possono essere amministratori e rappresentanti della società ex. art. 2295 n.3 c.c.), e sarebbe stato per questo solidamente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (ex, art. 2291 c.c.).-

Il socio accomandante, non solo non vuole, ma in virtù dell’art. 2320 c.c. non può compiere atti di amministrazione, anzi è ad esso espressamente vietato l’ingerenza nell’amministrazione della società, (ex. art. 2286 1 linea c.c.). Esso se contravviene a tale divieto, assume la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può anche essere escluso dalla società (ex. art. 2286 2 linea c.c.).-
I soci accomandanti, però, possono (se gli è consentito dagli accomandatari, e se vogliono) prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza (ex. art. 2320 comma 2 c.c.). Essi hanno solo un potere di controllo sull’attività gestionale posta in essere dagli accomandatari, ex. art. 2320 comma 3 c.c. “In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllare l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”.-

Qualora abbiano espletato le attività di controllo permesse, gli accomandanti possono chiedere la revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale,...

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