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Nº 5225 PARERE N. 863: I CONDOMINI DI UN GARAGE CONDOMINIALE COSTITUITO DA BOX SINGOLI SONO LEGITTIMATI AD UTILIZZARE GLI STESSI, OLTRE CHE PER IL DEPOSITO DEI PROPRI MEZZI DI TRASPORTO, ANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI ALTRI BENI PERSONALI COME INDUMENTI, SCI ETC.?

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Preliminarmente, ai fini della risoluzione del quesito richiesto, risulta necessario analizzare la normativa codicistica relativa alle parti comuni degli edifici, allo scopo di stabilire se la stessa sia applicabile al caso di specie.- In secondo luogo, andrà verificata la presenza di eventuali limiti imposti dalla legge all’uso del garage come deposito o magazzino, al fine di verificare - anche attraverso l’interpretazione giurisprudenziale in casi analoghi – se gli stessi possano configurarsi nel caso di specie.- Ai sensi dell’art. 1117 c.c., “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come..SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
Autore Avv. Gerarda Del Guercio
Data pubblicazione 28-02-2020
Data aggiornamento 28-02-2020
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