LEX CONSULT - STUDIO D' ARAGONA LEGALI ASSOCIATI 2024
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Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 20
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6391Data 08/11/2024Downloads: 2
Luoghi legittimi per la convocazione dell'assemblea. Criteri e limiti da considerare per evitare impugnazioni e garantire un regolare svolgimento delle delibere.
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Nº 6394Data 08/11/2024Downloads: 2
Doppie finestre installate dal condomino: può esserci un problema con il decoro. La “soluzione” doppie finestre è spesso presa in considerazione dai condomini per difendere l'unità immobiliare dalle intemperie.
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Nº 6392Data 08/11/2024Downloads: 2
Restringimento dei ballatoi da cappotto termico: quando è irrilevante. Quando l'intervento è considerato irrilevante e non compromette i diritti dei condomini, garantendo il vantaggio comune.
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Nº 6393Data 08/11/2024Downloads: 3
Infiltrazioni nell'immobile di proprietà di un condomino derivanti dalla rottura della rete fognaria condominiale Il diritto del condòmino al risarcimento del danno da omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio e le cause concorrenti del danno determinanti una diminuzione del risarcimento.
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Nº 6390Data 07/11/2024Downloads: 1
La delibera che manifesta l'intenzione di installare l'ascensore è impugnabile? Ascensore, barriere architettoniche, art. 1102 Cod. Civ., contemperamento interessi.
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Nº 6389Data 07/11/2024Downloads: 2
Il diritto del conduttore ad addizioni e miglioramenti nella locazione. Guida al diritto del conduttore ad addizioni e miglioramenti: come regolarsi quando l’immobile sia stato venduto in corso di locazione.
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Nº 6388Data 07/11/2024Downloads: 4
La scrittura privata consente il trasferimento di un bene immobile? La sentenza del Tribunale capitolino consente un approfondimento sull'estensione del pignoramento coattivo ad altri beni pertinenziali con riferimento ad una scrittura privata non autenticata.
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Nº 6387Data 07/11/2024Downloads: 2
Non è possibile pretendere la rimozione delle condutture di scarico del vicino: è servitù apparente.
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Nº 6386Data 07/11/2024Downloads: 3
Il diritto di veduta non è sempre garantito! Non sempre è possibile annullare il titolo edilizio di un vicino per proteggere la propria vista e il valore della propria casa.
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Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 16
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 56
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN FINANZIAMENTO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6382Data 02/10/2024Downloads: 43
DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLA CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6380Data 01/10/2024Downloads: 5
Infiltrazioni, immobile inagibile e diritto del danneggiato alle spese per l'alloggio in albergo.
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Nº 6379Data 01/10/2024Downloads: 5
Locazione: chi è legittimato passivo per il recupero degli oneri condominiali non versati?
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Nº 6381Data 01/10/2024Downloads: 6
L'assemblea non può negare un posto auto nel cortile comune al condomino con un'unità immobiliare derivata dal frazionamento di un appartamento.
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Nº 6371Data 19/09/2024Downloads: 2
Locazione di fatto parziale di immobile e eccezione di inadempimento del conduttore.
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Nº 6374Data 19/09/2024Downloads: 3
Infiltrazioni nell'immobile di proprietà di un condomino derivanti dalla rottura della rete fognaria condominiale.
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Nº 6376Data 19/09/2024Downloads: 4
Il mutamento di destinazione d'uso del bene comune non si piega all'interesse individuale.
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Nº 6378Data 19/09/2024Downloads: 5
Studio professionale in appartamento: uso promiscuo, regolamento di condominio ed imposte.
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Nº 6375Data 19/09/2024Downloads: 6
Infiltrazioni dalle parti comuni: il mancato godimento dell'abitazione è causa di risarcimento.
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Nº 6372Data 19/09/2024Downloads: 3
Delibera che autorizza un singolo condomino all'installazione di un montascale: e se altro condomino vuole invece installare un ascensore interno?
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Nº 6373Data 19/09/2024Downloads: 6
Clausole del regolamento che impediscono la casa vacanza nel caseggiato: non sempre sono opponibili ai condomini.
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Nº 6377Data 19/09/2024Downloads: 7
Locazione commerciale: è legittimo chiedere il pagamento dei canoni dopo molto tempo?
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Nº 6367Data 17/09/2024Downloads: 16
Superbonus, vendita di immobile riqualificato con il Superbonus e plusvalenza: due casi particolari.
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Nº 6369Data 17/09/2024Downloads: 3
Condominio: la tabella delle maggioranze.
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Nº 6368Data 17/09/2024Downloads: 2
Consentito l'uso del bene comune ma solo nei limiti di legge.
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Nº 6370Data 17/09/2024Downloads: 19
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE (DENUNTIATIO EX ART 732 C.C.) DEL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE EREDITARIA AGLI ALTRI COEREDI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA EREDITARIA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE LEGITTIMA E' TENUTO PRELIMINARMENTE AD OFFRIRE L'ACQUISTO DELLA QUOTA AGLI ALTRI COEREDI COMPROPRIETARI DELLO STESSO BENE EX ART. 732. IN MANCANZA I COEREDI CHE NON HANNO RICEVUTO L'OFFERTA IN PRELAZIONE POTRANNO OTTENERE LA QUOTA CON AZIONE GIUDIZIARIA DI RISCATTO MEDIANTE LA QUALE SI SOSTITUIRANNO AL TERZO ACQUIRENTE.€ 99,00Gratuito per i convenzionati -
Nº 6366Data 16/09/2024Downloads: 2
IL CONDUTTORE CHE A SEGUITO DI AZIONE DI RISCATTO ABBIA OTTENUTO CON SENTENZA LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PER MANCATA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DIVENTA PROPRIETARIO ANCHE SE NON PAGA IL PREZZO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel maggio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che "dal mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, deriva il diritto del retrattato all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., senza possibilità di incidere sugli effetti del riscatto e, quindi, senza che sia possibile chiedere ( ex art. 1453 c.c.) la risoluzione del contratto, rimedio non esperibile per le obbligazioni ex lege, qual è quella di pagamento del prezzo in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo spettante al retraente ( cfr. Cass. 14 aprile 1992 n°4535; Cass. 4 settembre 1998, n°8809; Cass. 29 settembre 2005, n° 19132).”download riservato - non acquistabile -
Nº 6364Data 13/09/2024Downloads: 2
Gravi difetti nelle parti comuni del caseggiato: denuncia tardiva dei vizi e costruttore impunito.
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Nº 6363Data 13/09/2024Downloads: 2
Condominio e locazione di parti comuni.
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Nº 6365Data 13/09/2024Downloads: 2
Delibera invalida che introduce una turnazione illecita nell'utilizzo dei posti auto condominiali.
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Nº 6360Data 12/09/2024Downloads: 2
È possibile inviare il verbale di assemblea via email?
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Nº 6361Data 12/09/2024Downloads: 5
APE e compravendita di immobile in condominio: le novità della Direttiva Case Green.
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Nº 6362Data 12/09/2024Downloads: 15
Vendita casa, cosa è obbligatorio lasciare?
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Nº 6359Data 11/09/2024Downloads: 3
Superbonus, vendita di immobile riqualificato con il Superbonus e plusvalenza: due casi particolari. Dal 1 gennaio 2024 la vendita dell'immobile ristrutturato col Superbonus genera plusvalenza.
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Nº 6356Data 11/09/2024Downloads: 4
Compravendita immobile in condominio: quale sorte per il fondo di riserva lavori straordinari?
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Nº 6358Data 11/09/2024Downloads: 2
Diniego di rinnovo del contratto di locazione ad uso commerciale alla prima scadenza, un caso pratico Locazione commerciale, intimazione di licenza per finita locazione, rito e presupposti, motivi tassativi ex art. 29 Legge n.392/1978.
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Nº 6357Data 11/09/2024Downloads: 2
Il divieto di adibire l'immobile a determinate attività contenuto nel regolamento contrattuale.
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