Giurisprudenza interna
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Nº 6420Data 11/12/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).download riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6407Data 29/11/2024Downloads: 5
L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DOVUTO ASPETTARE PIU DI TRE ANNI PER OTTENERE UNA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DELLE PROVVIGIONI HA DIRITTO DI ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO. NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA DURATA NORMALE DI UNA CAUSA DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI È DI TRE ANNI, PER CUI SE LA VERTENZA HA AVUTO UNA DURATA SUPERIORE CHE NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia , innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro nell'Agosto del 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, nell’Agosto 2024, ha confermato, infatti, "che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata dal 29.05.2012, data di notificazione dell’atto di citazione dell’odierno ricorrente, al 9.11.2023, data di pubblicazione della sentenza, definitiva del relativo giudizio, con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, per complessivi anni 11 mesi 5 e giorni 11 ed essendosi quindi verificati anni28 mesi 5 e giorni 11 di ritardo rispetto alla ragionevole durata triennale del processo come sopra indicata;- che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod."download riservato - non acquistabile -
Nº 6400Data 26/11/2024Downloads: 2
IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON RESTA ESCLUSO DALLA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI HANNO CONCLUSO AD UN PREZZO DIVERSO DA QUELLO DA LUI PROPOSTO. NEL CASO DI SPECIE, IL GIUDICE HA RIBADITO CHE NEL MOMENTO IN CUI LE PARTI SONO STATE MESSE IN RELAZIONE DAL MEDIATORE, E QUESTO HA INSTAURATO LE TRATTATIVE, RISULTA DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE, POI, NEL CORSO DELLE STESSE LE PARTI ABBIANO PATTUITO UN PREZZO DIVERSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, I sezione civile nel Luglio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, “Né osta in senso contrario la diversità del prezzo (indicato in € 250.000,00 nel contratto di compravendita ed in € 300.000,00 nella proposta di acquisto), se sol si rammenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, dunque va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative. È però necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e l'intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 30/04/2024 , n. 7349). Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Indicativo, invece, nel caso di specie, della ricollegabilità del concluso affare alla mediazione dell’attrice, è anche il fatto che il primo pagamento del prezzo, da parte di B. M., è avvenuto a soli dieci giorni di distanza dal formale rifiuto della proposta di acquisto da parte della L.download riservato - non acquistabile -
Nº 6399Data 20/11/2024Downloads: 1
ANCHE IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO, AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, È SUFFICIENTE CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CON L’AFFARE.- NEL CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO HA RITENUTO PROVE PIÙ CHE SUFFICIENTI DELL’INTERVENTO DETERMINANTE DEL MEDIATORE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE ABBIA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE VIA MAIL ALL’AGENZIA DELL’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ABBIA VISIONATO L’IMMOBILE CON L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENZIA, ANCHE SE POI NON HA PIÙ PARTE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Annarita Del Regno, innanzi alla Corte di Appello di Salerno , prima sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato, infatti, “E’ noto, infatti, che secondo il disposto dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”: il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il15mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass., sez. 6, n. 3134, 2/02/2022, Cass, sez. 6, n. 4644 del 19/02/2021). Ne consegue che, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 16
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6383Data 09/10/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6366Data 16/09/2024Downloads: 2
IL CONDUTTORE CHE A SEGUITO DI AZIONE DI RISCATTO ABBIA OTTENUTO CON SENTENZA LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE PER MANCATA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DIVENTA PROPRIETARIO ANCHE SE NON PAGA IL PREZZO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel maggio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che "dal mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, deriva il diritto del retrattato all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., senza possibilità di incidere sugli effetti del riscatto e, quindi, senza che sia possibile chiedere ( ex art. 1453 c.c.) la risoluzione del contratto, rimedio non esperibile per le obbligazioni ex lege, qual è quella di pagamento del prezzo in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo spettante al retraente ( cfr. Cass. 14 aprile 1992 n°4535; Cass. 4 settembre 1998, n°8809; Cass. 29 settembre 2005, n° 19132).”download riservato - non acquistabile -
Nº 6352Data 03/09/2024Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFATTI, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON L'ALTRA PARTE E CON L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).download riservato - non acquistabile -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 6306Data 22/07/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE L’IMMOBILE È STATO INTESTATO ALLA STESSA PERSONA CHE LO HA VISIONATO CON LUI, ANCHE SE LE TRATTATIVE SONO STATE CONCLUSE AUTONOMAMENTE DAL PADRE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giugno 2024. Il giudice nel caso di specie, infatti, ha ritenuto che, per quanto le trattative siano state condotte e concluse autonomamente dal padre, l’acquisto è stato effettuato solo perché la figlia aveva espresso il suo gradimento dopo aver visto l’immobile con il mediatore, per cui non vi è dubbio che l’intervento del mediatore rientra tra i fattori che hanno contribuito a determinare la conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6291Data 16/07/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE DOPO LA VISITA VIENE ESTROMESSO DALLE TRATTATIVE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel maggio 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che dopo la visita, l’acquirente abbia dichiarato di non essere interessato all’acquisto e dopo pochi giorni anche il venditore abbia ritirato le chiavi dichiarando di non voler più vendere, non esclude la rilevanza dell’intervento svolto dal mediatore, per cui lo stesso ha diritto alle provvigioni nel momento in cui le stesse parti ebbero a concludere il medesimo affare da lui proposto.download riservato - non acquistabile -
Nº 6283Data 11/07/2024Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’IMMOBILE NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.download riservato - non acquistabile -
Nº 6282Data 08/07/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’ACQUIRENTE DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6279Data 27/06/2024Downloads: 1
LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".download riservato - non acquistabile -
Nº 6270Data 24/06/2024Downloads: 2
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6267Data 06/06/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI HA RICEVUTO INCARICO DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO E L’IMMOBILE SIA STATO POI INTESTATO AI FIGLI DEL SOGGETTO CHE AVEVA FORMULATO LA PROPOSTA IN QUANTO SI TRATTA COMUNQUE DI SOGGETTI ASSAI PROSSIMI A QUELLI MESSI IN RELAZIONE DAL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Tribunale di Napoli - XI sezione civile, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Sussiste la legittimazione delle parti in quanto l’incarico di mediazione, con conseguente obbligo di retribuirlo, può essere conferito anche da soggetti diversi dai futuri stipulanti i quali, nella specie, sono i reali gestori dell’affare in quanto genitori dei contraenti. La circostanza che il mandato sia stato conferito a termine e le trattative per l’acquisto siano state condotte dopo la scadenza del medesimo è irrilevante. L’apposizione di un termine, infatti, serve a tutelare il cliente limitando il diritto di esclusiva spettante al mediatore ma il mandato senza rappresentanza è un contratto a forma libera che può ben essere rinnovato tacitamente, come le parti hanno fatto valendosi dell’operato del mediatore. I convenuti, infine, non hanno provato (e nemmeno dedotto), come sarebbe stato loro onere, altre circostanze che avrebbero potuto elidere l’efficacia causale dell’operato del mediatore. La vendita, infatti, è avvenuta nell’immediatezza dell’operato dell’agenzia (tre mesi dopo la proposta iniziale), quasi allo stesso prezzo e tra soggetti strettamente legati a coloro che hanno condotto le trattative (i figli di Abbate Luigi e quelli di Cirelli Mario).La domanda, pertanto, va accolta”-download riservato - non acquistabile -
Nº 6266Data 05/06/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6265Data 29/05/2024Downloads: 1
IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE ABBIA POSTO IN ESSERE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO, COME NEL CASO IN CUI ABBIA LOCATO L’IMMOBILE RIENTRANTE NELL’EREDITÀ, DIVENTA EREDE A TITOLO UNIVERSALE E RISPONDE DI TUTTI I DEBITI DEL DEFUNTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al Tribunale di Avellino - Prima Sezione Civile, in data APRILE 2024 - Nel caso di specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, CHE SE IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ PONE IN ESSERE DEGLI ATTI CON I QUALI DISPONE DI BENI DEL DEFUNTO, COME NEL CASO IN CUI ABBIA AFFITTATO A TERZI UNO DEI BENI RIENTRATI NELL'EREDITÀ, CON TALI ATTI HA DI FATTO ACCETTATO L’EREDITÀ. PER TALE EFFETTO RISPONDERÀ CON TUTTO IL PROPRIO PATRIMONIO DI TUTTI I DEBITI DEL DEFUNTO.download riservato - non acquistabile -
Nº 6242Data 15/05/2024Downloads: 2
L’ACQUIRENTE DI UN FONDO ABUSIVO HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Prima Sezione Civile, nel GENNAIO 2024 - Nel caso si specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, che l’acquirente della porzione d un fondo ha diritto alla restituzione del prezzo allorquando risulti che il venditore ha effettuato una lottizzazione abusiva, anche nel caso in cui la vendita del lotto effettivamente venduto sia stata mascherata stipulando un atto in cui si vende, in luogo del lotto effettivamente consegnato, la mera quota ideale di una maggiore estensione che è stata di fatto abusivamente lottizzata mediante suddivisione in singole e ben individuati lotti che sono stati venduti a diversi acquirenti.download riservato - non acquistabile -
Nº 6237Data 08/05/2024Downloads: 18
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE INTERE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE E HANNO CONCLUSO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO DICHIARANO IN ATTO PUBBLICO DI AVER CONCLUSO CON ALTRO MEDIATORE CHE HANNO REGOLARMENTE PAGATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, nel GENNAIO 2024- Nel caso si specie, È stato confermato, infatti, che il mediatore che ha messo in relazione le parti attraverso la visita ed ha anche installato la trattativa ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le stesse parti concludono l’affare dopo la scadenza dell’incarico risultando del tutto irrilevante il tempo trascorso, la differenza di corrispettivo, come pure la circostanza che hanno dichiarato in atto pubblico di aver concluso l’affare con l’intervento di altro mediatore che hannoanche regolarmente pagato. La particolarità della sentenza sta nella circostanza che è stata riconosciuta al primo mediatore l’intera provvigione senza diminuirla in percentuale per l’intervento del secondo.download riservato - non acquistabile -
Nº 6227Data 26/04/2024Downloads: 7
IL PROPRIETARIO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL PALAZZO NON È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA ALL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE LADDOVE SI RIESCA A DIMOSTRARE CHE SONO STATE DETERMINATE DA UN DIFETTO DELL’IMBOCCO DELLA COLONNA PLUVIALE DI PROPRIETÀ CONDOMINIALE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MARZO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, I SEZIONE CIVILE, nel MARZO 2024- Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che il proprietario del terrazzo non è responsabile per i danni provocati da infiltrazioni all’appartamento sottostante, laddove si riesca a dimostrare che per quanto provenienti apparentemente dal terrazzo di proprietà esclusiva sono state in effetti determinate da vizi attinenti ad impianti condominiali, con la conseguenza che grava esclusivamente sul condominio l’obbligo di manutenzione, di eliminarne i vizi e difetti anche determinati da errata realizzazione dell’opera.download riservato - non acquistabile -
Nº 6220Data 22/04/2024Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA EFFETTUATO LA VISITA ED INSTAURATO LA TRATTATIVA, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTE CHE NON HA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA E CHE LE PARTI DOPO HANNO CONCLUSO AUTONOMAMENTE L’AFFARE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA MARZO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, INNANZI al TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE nel MARZO DEL 2024. NEL CASO DI SPECIE, INFATTI, È STATO CONFERMATO CHE AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE QUESTI PARTECIPI A TUTTA LA TRATTATIVA, FINO ALLA DEFINITIVA CONCLUSIONE, BASTANDO CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI ED INSTAURATO LA TRATTATIVA… IL GIUDICE HA ANCHE AFFERMATO CHE L’AFFIDABILITÀ DELLA TESTIMONIANZA DEI COLLABORATORI NON È ESCLUSA DALLA SEMPLICE CIRCOSTANZA CHE VI SIA UN RAPPORTO DI LAVORO IN CORSO…download riservato - non acquistabile -
Nº 6218Data 16/04/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEL FATTO CHE NON ERA A CONOSCENZA DELLA CIRCOSTANZA CHE UNO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ VENDITRICE ERA PRECEDENTEMENTE FALLITO IN PROPRIO ED ERA STATO ANCHE INDAGATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. FRANCESCO BRESCIA, INNANZI al TRIBUNALE DI VENEZIA, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove il mediatore non abbia conoscenza della circostanza che il socio della società venditrice era già precedentemente fallito e condannato per bancarotta fraudolenta e neppure aveva avuto alcun incarico di verifica in tal senso non può essere ritenuto responsabile per aver ignorato tali circostanze trattandosi di accertamenti estranei alle sue competenze. Neppure può essere considerato responsabile della circostanza che l'acquirente abbia sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di immobile da costruirsi su un terreno che non era di proprietà della società venditrice, laddove questa circostanza era specificata nel preliminare, che oltretutto era anche stato inviato già alcuni giorni prima della sottoscrizione all'acquirente a mezzo e-mail ed anche letto la sua presenza … Al contrario stante l'intervenuta conclusione dell'affare deve essere riconosciuto il suo diritto alle provvigioni ….download riservato - non acquistabile -
Nº 6217Data 10/04/2024Downloads: 9
IL VENDITORE NON È LEGITTIMATO A TRATTENERE LA CAPARRA SOLO PERCHÉ L’ACQUIRENTE ABBIA CHIESTO UN ALTRO RINVIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO, DOPO CHE NE HA CONCESSI GIÀ ALCUNI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove tra le parti siano stati convenuti una serie di rinvii il venditore non può improvvisamente trattenere la caparra, ma anzi ove sia stato convocato dall’acquirente e non sia comparso sarà egli tenuto e condannato a pagare il doppio della caparra ricevuta.download riservato - non acquistabile -
Nº 6209Data 02/04/2024Downloads: 9
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA LE PARTI NON STIPULANO L’ATTO DEFINITIVO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6205Data 12/03/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI NON AVER RIFERITO DEL PIGNORAMENTO, LADDOVE PERÒ ABBIA PRECISATO CHE L’IMMOBILE È IPOTECATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia alle provvigioni, sia da parte dell’acquirente che del venditore, i quali avevano concluso l’affare alcuni mesi dopo la visita svolta con il mediatore, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che l’agenzia non avesse riferito di un pignoramento di cui non era a conoscenza, mentre aveva correttamente informato l’acquirente che l’immobile era comunque ipotecato.: ‘Invero, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in caso di intermediazione di vendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare la libertà dell’immobile oggetto delle trattative, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (Cass. civ., n. 8849/17). Tuttavia risulta assorbente il seguente dato, risultante per tabulas: l’acquirente alla data del 27 Febbraio 2012 (allorquando ha formulato la proposta di acquisto) era a conoscenza sia del mutuo ipotecario residuo, sia della necessità che giungesse a compimento la procedura di condono edilizio. Inoltre, non può trascurarsi un inequivoco dato temporale, giustamente sottolineato dalla srl appellata: il rogito per notar ….. è intervenuto in data 17 Dicembre 2012, e cioè a pochi mesi di distanza dalla visita effettuata dalla …… il 17 Febbraio 2012 (accompagnata da un addetto di ………. srl), e dalla successiva proposta del 27 Febbraio 2012 (proposta rifiutata dai proprietari …… il 28 Febbraio 2012) …… l’acquirente, avendo espresso in data 27 Febbraio 2012 la proposta di acquisto, ha inevitabilmente manifestato la disponibilità ad accollarsi il mutuo, consapevole di una situazione in cui la proprietaria, evidentemente, non era più in grado di fronteggiare il debito con la banca mutuante. Tutto ciò in un contesto in cui l’odierna appellante (ove avesse acquisito lo status di accollante) sarebbe comunque stata gravata dell’estinzione dell’ipoteca.download riservato - non acquistabile -
Nº 6179Data 06/02/2024Downloads: 10
L'ACQUIRENTE E' TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE AVEVA RICEVUTO UN INCARICO SCRITTO IN ESCLUSIVA DAL VENDITORE, IN QUANTO TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO IN VIRTÙ DEGLI ESPRESSI ACCORDI INTERVENUTI CON LE PARTI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in data 30 GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: "Con riferimento alla posizione dell’acquirente, in caso di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità, riconosce al mediatore il diritto alla “doppia” provvigione per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (cfr. Cass. n. 12651/2020; conf. Cass. n. 26682/2020; Cass. n. 25260/2009; Cass. n. 14582/2007). II PRINCIPIO: "Per quanto, poi, un’attenta e razionale lettura delle disposizioni normative, offerta da un recente arresto dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 3165/2023), chiarisca che la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia “concluso per effetto” dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), occorre tuttavia ricordare che proprio i richiami della giurisprudenza di legittimità alla regola della “causalità adeguata” impongono la necessità di selezionare all’interno della serie concausale degli accadimenti storici, quelli dotati concretamente di una reale “efficienza causale adeguata”, nel senso che, ad un giudizio controfattuale, eliminando idealmente l’intervento del mediatore (“messa in relazione”), deve potersi concludere - secondo la regola di giudizio del “più probabile che non” - o che l’evento (i.e. conclusione dell’affare) non vi sarebbe stato ovvero che l’evento non si sarebbe comunque realizzato nella stessa vantaggiosa contingenza. Valutazione che, alla luce del compendio probatorio della vicenda in giudizio, consente di concludere che in assenza dell’attività dell’attrice, i convenuti non avrebbero stipulato la compravendita nelle medesime circostanze di tempo e luogo. È stato fatto oggetto di allegazione e prova, infatti, che è grazie all’intervento del mediatore che il convenuto ............... abbia avuto accesso ad “informazioni riservate”, come ad esempio nome, recapiti, od altri possibili mezzi di contatto con il venditore o dati catastali dell’immobile difficilmente reperibili in altro modo. Al contrario, non è provato che ..........., cessato il rapporto con l’agenzia, si sia diversamente attivato, ad esempio con pubblicazione di annunci privati, per avviare una propria negoziazione rispetto a quella avviata dall’agenzia. Le informazioni ottenute dal ................ grazie a questa vengono dunque impiegate al fine di entrare in contatto con la famiglia Crescente mediante la comune conoscenza del sig. ................., il cui intervento non dà inizio ad una diversa trattativa tra le parti, ma al più si connota come seconda intermediazione del medesimo affare tra i due convenuti. Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del vendi-tore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un for-male incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; conf. Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).download riservato - non acquistabile -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 20
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6173Data 26/01/2024Downloads: 4
LA DONAZIONE EFFETTUATA DAL DEBITORE PUÒ ESSERE REVOCATA ANCHE SE NEL FRATTEMPO SIA DECEDUTO, IN QUANTO L’INTERVENUTO DECESSO NON FA VENIR MENO L’ESIGENZA DI TUTELA DEL CREDITO DEL CREDITORE.
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Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 6168Data 02/01/2024Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA È CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, LADDOVE IL MEDIATORE ABBIA CONSEGNATO LA DOCUMENTAZIONE APPENA NE HA AVUTO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SE LA CONSEGNA È AVVENUTA A DISTANZA DI MESI. - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA SETTEMBRE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Parimenti infondata appare la contestazione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per carenza di validi atti interruttivi. Ed, infatti, ferma l’operatività del termine di prescrizione annuale di cui all’art 2950 cc, decorrente dalla sottoscrizione della proposta (......), la missiva datata .........., rifiutata dal destinatario il ....., appare idonea ai fini interruttivi della predetta prescrizione. A tal proposito, non rileva la contestazione relativa al rifiuto della missiva dianzi citata ....., nella misura in cui, la discrepanza tra il rifiuto predetto e le risultanze di cui ai dati anagrafici, ex sé considerata, non vale a privare la ricevuta della raccomandata della propria efficacia probatoria, né la convenuta ha richiesto di provare per altra via (alternativa alla prodotta richiesta di residenza presso il comune di .....) la validità della propria tesi. Per tale motivo, in presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione in esame, l’eccezione deve essere respinta II PRINCIPIO: Sul punto, appare utile rilevare come, “Nel caso in cui le parti abbiano condizio-nato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga es-sere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare” (cfr., Cassazione civile sez. III, 10/11/2010, n.22811; Tribunale Torino sez. II, 09/04/2021, n.1696), sicché, in definitiva, in caso di contestazione, spetta al giudice investito della controversia valutare se il tempo trascorso sia, o meno, sufficiente a fondare un giudizio di inefficacia del contratto. Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi che, a fronte di una proposta sottoscritta in data....., e di un successivo chiarimento reso dalla venditrice il ......, la disponibilità della documentazione necessaria alla conclusione del contratto definitivo assicurata dalla AGENZIA il giorno ......, ovvero a distanza di poco più di due mesi dalla proposta, non appare un tempo eccessivamente lungo, nell’ottica complessiva degli interessi delle parti coinvolte, sicché la condizione deve considerarsi, per tutto quanto detto, avverata, con conseguente efficacia del contratto.download riservato - non acquistabile -
Nº 6131Data 01/12/2023Downloads: 4
L’INCARICO DI MEDIAZIONE È PROVATO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL PROPRIETARIO HA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE DELL’IMMOBILE VIA MAIL AL MEDIATORE E HA FATTO VISIONARE L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA AGOSTO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, in data 31/08/2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: “In applicazione di tale principio, la giurisprudenza è giunta a riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione anche nell’ipotesi in cui la sua opera si sia esaurita nella mera indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative” II PRINCIPIO: L’applicazione del criterio della causalità adeguata ha portato la giurisprudenza a precisare che la provvigione è dovuta al mediatore anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato in assenza e all’insaputa del mediatore e dopo la scadenza dell’incarico (Cass. 23842/2008). In tale evenienza, il contraente sarà onerato di dimostrare l’interruzione del nesso causale, ovvero che la conclusione dell’affare è dipesa da una ripresa autonoma delle trattative, non ricollegabile all’opera del mediatore: “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 2001). III PRINCIPIO: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009). Ed ancora:” l’identità dell’affare concluso, presupposto dell’insorgenza del diritto alla provvigione, non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. 8676/2009). Nella specie si tratta di moglie e marito, per cui non è seriamente dubitabile che essi non fossero consapevoli che si stavano avvalendo dell’intervento del mediatore, essendo loro nota la sua qualità di agente immobiliare. Il legame familiare esistente, poi, soddisfa certamente il presupposto di continuità soggettiva richiesto dalla citata giurisprudenza così da permettere di veder integrato nel caso concreto il presupposto della “identità dell’affare”. IV PRINCIPIO: Ebbene, nella fattispecie, come rilevato in precedenza, il preliminare allegato dalla convenuta TROVATO è privo di data certa, per cui unico atto in virtù del quale possa dirsi sorto un vincolo fra le parti è il rogito del 15/7/2015. Ne consegue, e tenendo presente il principio sopra riportato, che la prescrizione ha cominciato a decorrere dalla stipula del rogito. Ora, risulta in atti (v. raccomandata, doc. 9 parte attrice) che l’attore in data 19/5/2016 ha costituito in mora la convenuta per il pagamento della provvigione, interrompendo così i termini prescrizionali, e poi, in data 04/4/2017, ha notificato tempestivamente l’atto di citazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 6087Data 08/11/2023Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO GLI SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE VENDUTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA LUGLIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Carmine Esposito, in data 4/7/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “Il contratto concluso tra lo S. C. Sas ed il D. N.i contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, va qualificato come mediazione e non come mandato. A tal proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo, purché abbia un interesse pure solo morale o effettivo a che altri concluda un affare, può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (Cass. 17628/2002). II PRINCIPIO: Infatti, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14; 28231/05; 3438/02; 9743/94). Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l’accordo di mediazione veniva stipulato tra la C. Sas e D. N. A.. Inoltre, agli atti, (produzione di parte appellante) risulta depositata sia la proposta di acquisto che l’accettazione della proposta sottoscritta dal D. N.. Pertanto, risulta dimostrato che egli, pur non essendo proprietario dell’immobile, avesse conferito l’incarico all’agenzia immobiliare. Orbene, poiché il diritto alla provvigione di cui all’ art. 1755 c.c. sorge nel momento della conclusione dell’affare, ovvero tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ossia quando l’attività del mediatore rappresenti l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, ne deriva il diritto dell’agenzia appellante a ricevere la provvigione, in quanto è risultato provato lo svolgimento dell’attività di intermediazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 6081Data 30/10/2023Downloads: 16
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA FATTO VISIONARE L'IMMOBILE, ANCHE SE NON AVEVA INCARICO, MA LE PARTI HANNO CONSENTITO L'ATTIVITA'. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA.- LUGLIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, in data 2670772023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “l’art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In analogo ordine di idee, il pagamento della provvigione per l’espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. 16-01-2018, n. 869; Cass. civ., sez. II, sent. 06-12-2016, n. 24950; Cass. civ., sez II, sent. 05/12/2014, n. 25799; Cass. civ., sez. III, sent. 09-12-2014, n. 25851). Infatti, “il rapporto di mediazione si fonda sull’espletamento di un’attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile” (Cass. civ., sent. n. 1915/2015). II PRINCIPIO: ai sensi del disposto normativo di cui all' art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo, anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia (ex multis Cass. Civ. n. 7251/2005). E’ infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso, non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio (Cass. civ. Sez. 6, 26-3-2012 n. 4830; Cass. Sez. 3, 12-9-1997 n. 9004; 11-05-1998 n. 4742; 30-01- 2001 n. 1290; 15-03 2007 n. 6004).download riservato - non acquistabile -
Nº 6064Data 28/09/2023Downloads: 27
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA, MA ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CHE POI HANNO AUTONOMAMENTE CONCLUSO L'AFFARE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA GIUGNO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di NOLA, prima sezione civile, in persona del G.O.P dott. Alfredo Granata, in data 30/06/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione anche laddove non abbia partecipato a tutta la trattativa, ma ci si è limitato a mettere in relazione le parti e ad istaurare trattative che sono che sono state poi concluse autonomamente dalle parti: così testualmente: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”…download riservato - non acquistabile -
Nº 6035Data 13/09/2023Downloads: 3
IL MEDIATORE NON HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE NON PROVA DI AVER COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E LA FIRMA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA DELL'ACQUIRENTE NON PROVA NULLA SE E' STATA APPOSTA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA --
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO - II SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in data 30 MAGGIO 2023, che ha accolto il seguente principio: Il mediatore non ha diritto alle provvigioni se non prova di aver comunicato l’accettazione della proposta all’acquirente entro il termine di validità della stessa e tale prova non può essere data dalla firma di ricezione della proposta accettata, quando vi è prova che tale firma è stata apposta insieme alla firma della proposta, quando non era stata ancora accettata: Cosi testualmente: “Anzi, in senso contrario, giova evidenziare che è emerso come l’attore, promissario acquirente, ha sottoscritto l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia immobiliare che attestava la ricezione della proposta di acquisto accettata, ma ciò è avvenuto in assenza della conoscenza dell’accettazione come emerge dalla mancata presenza della firma dei promittenti venditori sulla proposta nelle parte riservata all’accettazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5960Data 24/06/2023Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’download riservato - non acquistabile -
Nº 5949Data 03/06/2023Downloads: 6
IL MEDIATORE E' LEGITTIMATO A DIMOSTRARE L’ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, CHE SONO ATTENDIBILI,A DIFFERENZA DEI VENDITORI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA- APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al IL TRIBUNALE DI NAPOLI, II SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Orbene, opina questo giudice che la valutazione complessiva delle deposizioni induca ragionevolmente ad attribuire maggior credito a quelle rese dai testi attorei, non solo perchè intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti tra loro, ma anche in considerazione dell'esistenza, in capo ai testimoni indotti dai convenuti, di un concreto interesse di fatto alla soccombenza dell'attrice, posto che, secondo quanto da loro stessi dichiarato, alla scadenza del mandato l'agenzia Casefuorigrotta avrebbe vanamente richiesto ai promittenti venditori il pagamento della provvigione. E infatti, sebbene un interesse di tal fatta non sia idoneo a determinare l'incapacità a deporre di cui all'art. 246 c.p.c. - per la quale è richiesto che il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza - ciò non di meno, esso, assumendo i connotati di un interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (quello dell'accertamento dell'inesistenza dell'apporto causale dell'attività svolta dall'agenzia istante nella conclusione dell'affare con gli odierni convenuti) o, anche, di un interesse relativo ad azioni ipotetiche, diverse da quella oggetto di causa, proponibile nei confronti dei testimoni dall'odierna attrice (finalizzate a ottenere il pagamento della provvigione pattuita), appare atto a scalfire l'attendibilità di questi, quanto meno in un giudizio di bilanciamento con le deposizioni rese dai testi attorei, della cui credibilità, invece, non vi è motivo di dubitare anche in considerazione della sostanziale indifferenza rispetto alle attuali parti (pur trattandosi di ex collaboratori della Casefuorigrotta, al momento della introduzione del giudizio avevano entrambi cessato ogni rapporto da tempo). II PRINCIPIO: Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza anche di legittimità, infatti, “in ipotesi di pluralità di mediatori, non sussiste il diritto al compenso solo quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento di un mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto” (Cass. n. 1120/2015). In particolare, sebbene per il configurarsi in capo al primo mediatore del diritto alla provvigione non occorra che tra l’attività di questi e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo (nè essendo necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo), ciò non di meno si ritiene che sia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare - la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (cfr. Cass. n. 16157/2010). Dunque, per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. Con l'importante precisazione che la prova di tale nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc, occorrendo avere riguardo, invece, al principio della causalità adeguata o efficiente, in base al quale la conclusione dell'affare deve costituire l'effetto dell'intervento del mediatore, il che si verifica quando l'attività da questi svolta rientra nella serie dei fattori ai quali sia ricollegabile la positiva conclusione delle trattative (Cass. n. 2814/1986). Ora, calando i principi su esposti nel caso concreto, sebbene i convenuti siano giunti all’acquisto dell’immobile di proprietà D. S. dopo la scadenza del mandato conferito a C. s.r.l.s., può dirsi provato che il secondo mediatore (di cui, si badi, nessuna menzione viene fatta nell'atto pubblico di compravendita) non svolse un’attività di mediazione autonoma ma, al contrario, giunse alla conclusione dell’affare giovandosi dell’attività espletata dall'attrice, posto che il prezzo definitivo di vendita, di € 130.000,00, corrisponde a quello informalmente proposto dai B. all'esito delle trattative condotte da C. s.r.l.s. tra l'aprile e il giugno 2016 e di cui hanno riferito i testimoni escussi. Può dunque concludersi nel senso l’attività di mediazione svolta in favore dei convenuti abbia costituito – nei termini elaborati dalla prevalente giurisprudenza su richiamata - l’antecedente necessario della successiva trattativa, sfociata, poi, nella stipulazione del contratto definitivo di compravendita.download riservato - non acquistabile