Nº 6490 NEW IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da
ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo
2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto
del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione
dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che,
tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto
ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di
formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in
relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso
fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del
diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del
mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver
messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il
carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo
a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare.
L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare
è soggetta a verifica in sede di legittimità.
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e
nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie
fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa
legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che,
senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della
causalità adeguata.
D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria
l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un
venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore
avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di
mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la
10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo
accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad
una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente,
utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di
mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza
dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).
Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore,
consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti
interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività
di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche
tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile .
Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che
abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a
concludere autonomamente la vendita.
Autore | Avv. Serena Leo |
Data pubblicazione | 06-03-2025 |
Data aggiornamento | 06-03-2025 |
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Tipologia | Sentenze |
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