.+,ùD.+,ùp,hp PrivatoiL AFINANZIARIA 2005: ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI Title 6>_PID_GUIDAN{83352122-8EF1-11D9-8C3D-0050FC9DFFADFINANZIARIA 2005: ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI La Legge Finanziaria 2005 denominata Legge n. 311 del 30/12/2004 ha volutamente introdotto una seria di misure volte a limitare i fenomeni di evasione fiscale legati agli immobili, sia per quanto concernente gli adeguamenti catastali a seguito di ristrutturazioni e modifiche strutturali agli edifici, sia per quanto alla facoltà attribuita ai comuni di intervenire nell'adeguamento delle rendite catastali nei casi di evidente disomogeneità rispetto ai contesti reali sia per quanto alle locazioni in modo da ridurre l'evasione fiscale collegata agli affitti in nero; non a caso le norme in questione sono inserite in un capitolo denominato Lotta al sommerso. Relativamente a quest'ultimo punto viene ad assumere un ruolo centrale l'anagrafe tributaria cui viene di fatto delegato il ruolo di banca dati per monitorare e incrociare informazioni provenienti da differenti soggetti in modo da evidenziare situazioni di potenziale evasione. Da qui in particolare la previsione del comma 332 concernente l'obbligo di comunicazione dei dati dei soggetti intestatari delle forniture di elettricità, gas e acqua e quelle dei commi 344, 345 e 346 concernenti le nuove modalità di presentazione della comunicazione di cessione di fabbricato prevista dalla Legge 191/78 e antecedentemente presentata alle questure ed ai sindaci dei comuni dove risultavano ubicati gli immobili. La norma, (che introduce peraltro l'obbligo di invio telematico delle comunicazioni) ha una articolazione particolare in quanto non si limita a sostituire il soggetto destinatario della comunicazione ma viene di fatto a creare una distinzione tra differenti situazioni: Conferma la permanenza dell'obbligo di comunicazione, seppur nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e con modalità telematica anziché degli altri organismi precedentemente deputati, per ogni cessione concernente la disponibilità di un fabbricato o di un alloggio non risultante da atto soggetto a registrazione (esempio comodato Comma 344). Elimina l'obbligo della comunicazione di cui sopra in caso di atto soggetto a legislazione (essendo in grado la stessa Agenzia di ricavare tutti gli elementi utili al riguardo direttamente dalla modulistica prevista per la registrazione (Comma 344). Introduce un concetto di nullità atipica del contratto qualora venga contravvenuto l'obbligo di registrazione di cui sopra; nullità i cui effetti sono ad oggi ancora poco chiari sia nei confronti dei soggetti coinvolti nell'atto sia nei confronti dei terzi compresa la stessa Amministrazione Finanziaria (Comma 346). Introduce parallelamente un obbligo a carico dei mediatori immobiliari relativamente all'inoltro della comunicazione di cessione di fabbricato concernente le cessioni di cui hanno diretta conoscenza per avervi concorso assistito in ragione delle loro attività (Comma 345). La previsione del comma 345 mantiene, a giudizio dello scrivente profili ancora confusi, che dovranno essere oggetto di chiarimento da parte di apposito regolamento o circolare attuativa, non si capisce infatti se tale obbligo sia di natura residuale in modo da disincentivare comunque gli agenti dall'avallare situazioni irregolari o se l'Amministrazione Finanziaria voglia correre il rischio di avere per ogni transazione per la quale l'agente non ha certezza dell'avvenuta registrazione una pluralità di comunicazioni. In realtà come oramai, di moda, nella produzione legislativa non può essere escluso che la norma venga mantenuta con contorni vaghi in modo da rappresentare una potenziale arma da utilizzare in corso di eventuali accertamenti fiscali, arma che se utilizzata sulla base di criteri puramente presuntivi potrebbe rappresentare un problema per la categoria. Altro elemento importante che non emerge dalla semplice lettura della norma è il termine in cui la comunicazione va effettuata; si deve presumere una estensione dell'attuale termine di 48 ore considerato che i termini per la registrazione di un atto sono di trenta giorni dalla stipula e, come visto, la registrazione assorbe la comunicazione di cui sopra. Non risulta inoltre chiarito alcunché rispetto ad eventuali registrazioni tardive, sanabili con il meccanismo del ravvedimento operoso sotto il profilo degli effetti fiscali. Ultimo elemento di discussione, forse quello che desta maggiore attenzione e preoccupazione è legato alla entrata in vigore della norma; anche in questo caso le perplessità sono molte in quanto, ancorché la Legge Finanziaria sia entrata in vigore dal 01/01/2005 ad oggi sul sito della Agenzia delle Entrate non vi è traccia del modulo per la comunicazione né riscontri più precisi vengono forniti dal Call Center Ministeriale. Questa indeterminazione è sicuramente suscettibile di creare apprensione attesa anche la pesantezza delle potenziali sanzioni. Tuttavia, pur auspicando pronunciamenti chiari in tempi brevi da parte dell'Amministrazione Finanziaria, un aiuto concreto dovrebbe derivare dalla Legge 27/07/2000 n. 212 meglio nota come Statuto del Contribuente. Nello statuto vengono infatti previsti precisi vincoli per il legislatore tra i quali uno specificamente concernente l'entrata in vigore di nuove norme: l'art. 3 comma 2 stabilisce infatti: In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al settimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa contenuti. Tale dettato dovrebbe consentire di attendere con maggiore serenità gli sviluppi e le integrazioni della normativa." />
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Nº 1249 FINANZIARIA 2005:ADEMPIMENTO A CARICO DEGLI AGENTI IMMOBILIARI

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Oggetto:"La legge finanziaria 2005 introduce l'obbligo dei mediatori immobiliari relativamente all'inoltro della comunicazione di cessione del fabbricato....."

Oggetto:"La legge finanziaria 2005 introduce l'obbligo dei mediatori immobiliari relativamente all'inoltro della comunicazione di cessione del fabbricato....."

Autore STUDIO LEGALE ASSOCIATO D'ARAGONA
Data pubblicazione 01-07-2005
Data aggiornamento 02-07-2014
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