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Nº 1625 Se il sottosuolo dell’edificio deve considerarsi di proprietà comune di tutti i condomini o di proprietà esclusiva del proprietario dell’unità più vicina al terreno, risultando del tutto legittima l’attività di escavazione da questi posta in essere

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Sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, 9 marzo 2006 n° 5085.-

Sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, 9 marzo 2006 n° 5085.-

Autore Studio d'Aragona legali associati
Data pubblicazione 24-11-2006
Data aggiornamento 02-07-2014
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