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Nº 3649 Se il mediatore è responsabile nel caso in cui confermi all’acquirente l’esistenza di un’abitabilità dell’immobile in realtà inesistente.-

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La circostanza che il mediatore, durante tutto il precedente corso delle trattative, avesse espressamente confermato (evidentemente allo scopo dei poter lucrare la provvigione) un’abitabilità dell’immobile di fatto non sussistente, senza preoccuparsi – nonostante il rilievo che la questione rivestiva per il proponente acquirente – di riscontrare la circostanza direttamente e con la diligenza professionale a lui richiedibile, induce a ritenere che nella specie il mediatore abbia violato l’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, su di lui specificamente gravante, ex art. 1759, comma 1 cod. civ. Tale criterio, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, comporta infatti l’obbligo positivo del mediatore di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza; nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato direttamente, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (v. fra le tante, Cass. n. 16009/2003, Cass. n. 6714/01, Cass. n. Cass. n. 6389/2001, Cass. n. 5107/1999 e Cass. n. 4126/2001): con la conseguenza che, ove tali informazioni si rivelino poi inesatte e in veritiere, si configura una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

Il documento contiene un breve estratto della sent. del Tribunale di Milano, del 22 maggio 2009, n. 6857, Sez. IV – G. U. Vannicelli.-

Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 19-11-2009
Data aggiornamento 02-07-2014
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