Nº 405 QUESITO N° 698: SE L’AMMINISTRATORE E’ OBBLIGATO AD ESIBIRE AL SINGOLO CONDOMINO, CHE NE FACCIA RICHIESTA, LA SPECIFICA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI E A QUANTO GIA’ VERSATO DAL RICHIEDENTE.
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Soluzione: Il singolo condomino, se lo richiede espressamente all’amministratore di condominio, ha il diritto di consultare i documenti contabili “condominiali” (Cass. Civ. n.1544/2004).
Tale diritto, sancito dall’art. 1130 n. 9 del Codice Civile, se violato, in quanto l’amministratore condominiale si rifiuti di esibire la relativa documentazione, costituisce “grave irregolarità” (art 1129 co. 12° cc) che può comportare la revoca dell’incarico dell’amministratore anche su iniziativa del singolo condomino (Art. 1129 co. 11° cc).
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Autore | CATERINA CARRETTA SALVATORE MANCUSO |
Data pubblicazione | 13-05-2016 |
Data aggiornamento | 13-05-2016 |
Downloads | 19 |
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