La ripartizione delle spese di riparazione di tutto il complesso di opere e manufatti che compongono l'edificio condominiale, va fatta tra tutti i condomini, in base alla tabella millesimale di comproprietà,in virtù dell'art. 1123, comma 1, c.c. salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente e senza che sia applicabile il principio dell'art.1101 c.c. giacché la norma dell'art. 1123 c.c. in tanto è da considerarsi speciale rispetto a questa in quanto inspirata dalla esigenza di una disciplina che meglio si adatti alle specifiche caratteristiche del condominio negli edifici, ove le parti comuni hanno una precisa funzione strumentale rispetto alle parti in proprietà esclusiva dei singoli condomini, delle quale sono a servizio, consentendone l'esistenza e l'uso.
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Data pubblicazione | 03-11-2016 |
Data aggiornamento | 03-11-2016 |
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