Nº 5540 AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NON è NECESSARIO UN PREVENTIVO CONFERIMENTO DI INCARICO, ESSENDO SUFFICIENTE CHE LA PARTE ABBIA ACCETTATO L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE, ANCHE PER FACTA CONCLUDENTIA, AVVANTAGGIANDOSENE.
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Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla Corte di Appello di Salerno nell’ottobre 2021.-
In questo caso, la Corte di Appello di Salerno – Giudice relatore Dott. Francesco Bruno – Presidente Ornella Crespi, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato il seguente principio: ai fini dell’insorgenza di un incarico di mediazione non occorre la sottoscrizione di un atto scritto e tantomeno un patto verbale, bastando che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore.-
Più precisamente la Corte nel condividere tale concettualità ha dettato il seguente testuale principio “non è necessaria, ai fini della configurabilità di un rapporto di mediazione, la sussistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore, anche per facta concludentia, avvantaggiandosene”.
Autore | Avv. Umberto d'Aragona |
Data pubblicazione | 29-10-2021 |
Data aggiornamento | 29-10-2021 |
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