Nº 3400 Se è necessario anche il consenso del cliente affinché sia valida la riduzione della somma dovuta a titolo di provvigioni effettuata unilateralmente dal mediatore.-
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“In tema di mediazione, la provvigione dovuta al mediatore, quantunque oggetto di pattuizione bilaterale tra le parti, non necessita, per la sua riduzione, del consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti stesse, ben potendo il mediatore, unilateralmente, determinarsi alla detta riduzione, che si risolve, pertanto, in una parziale remissione del debito (che, come tale, non necessita dell'accettazione del debitore)”.
Il documento contiene la massima enunciata dalla sent. n. 17623 del 20 novembre 2003 della Corte di Cassazione.-
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Data pubblicazione | 13-07-2009 |
Data aggiornamento | 02-07-2014 |
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