Nº 5134 VENDITA IMMOBILE ABUSIVO: LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA - CASS CIV SEZIONI UNITE - SENTENZA n. 8230/2019
0 recensioni
scrivi una recensione
download riservato - non acquistabile
highlight
E' valido il contratto di compravendita dell'immobile abusivo se l'atto presenta gli estremi del permesso di costruire. precisamente spiega la suprema corte che "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Autore | fonte esterna |
Data pubblicazione | 23-10-2019 |
Data aggiornamento | 23-10-2019 |
Downloads | 40 |
Attenzione!
Questo servizio è abilitato solo per gli utenti registrati. Accedi alla tua area riservata.
Questo servizio è abilitato solo per gli utenti registrati. Accedi alla tua area riservata.