Nº 532 IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L'INCARICO GLI E' STATO CONFERITO DA UN TERZO ESTRANEO ALL'AFFARE.-CORTE D’APPELLO DI NAPOLI- III Sezione Civile Bis- 2 FEBBRRAIO 2017.-
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SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.-
La Corte D’Appello di Napoli ha confermato che sussiste indubbiamente il diritto del mediatore alle provvigioni anche se l’incarico venga conferito da un soggetto estraneo all’affare, allorché il terzo in cui favore era stato conferito l’incarico abbia concluso l’affare proposto dal mediatore. Naturalmente in tal caso le provvigioni saranno dovute dal terzo che ebbe a conferire l’incarico e non dai soggetti che formalmente hanno concluso la compravendita.-
Inoltre, la Sentenza in commento, ha ribadito anche un principio fondamentale a tenor del quale (Cass. Sent. n. 11911, Sez. III, del 7/08/2002) “l’iscrizione del mediatore nel ruolo di cui all’art. 2 l. n. 253 del 1989 integra un accertamento costitutivo dello “status” del professionista che opera “erga omnes” fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Sussiste, pertanto, il diritto del mediatore alla provvigione ove lo stesso sia iscritto nel ruolo all’epoca in cui suo tramite le parti conclusero l’affare, ancorchè successivamente, e prima del pagamento della provvigione, lo stesso sia stato cancellato dal detto ruolo.-
Autore | d'Aragona - Fasolino |
Data pubblicazione | 10-05-2017 |
Data aggiornamento | 10-05-2017 |
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