Nº 542 RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NELL'IPOTESI DI AFFARE CONCLUSO CON OGGETTO E CONDIZIONI PARZIALMENTE DIVERSE.-
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SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II Sezione Civile - 8 GIUGNO 2017.-
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.-
Il tribunale di Napoli Nord ha fatto proprio il principio secondo cui “la provvigione spettante al mediatore è quantificata nella percentuale concordata sul prezzo stabilito in sede di conferimento dell’incarico e non sul prezzo di vendita”. Inoltre ha statuito che “il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, sicchè va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerne il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente identificato, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).-
Autore | STUDIO D'ARAGONA |
Data pubblicazione | 03-07-2017 |
Data aggiornamento | 03-07-2017 |
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