Nº 686 PARERE N°786: LA CAPARRA CONFIRMATORIA ED IL PREZZO DELLA COMPRAVENDITA POSSONO ESSERE COSTITUITI DA CAMBIALI?
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La risposta alla prima domanda deve essere negativa.
Come stabilito dalla Suprema Corte con la sent. del 2014, n. 13243, la caparra non può essere costituita attraverso la consegna di cambiali (“Deve escludersi che la cambiale possa considerarsi mezzo idoneo per costituire validamente una caparra, poichè ha natura di promessa di pagamento, ma non di mezzo di pagamento”). Solo l’assegno bancario costituisce valido mezzo di pagamento per la conclusione del contratto di caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ., in quanto “ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo“.
Diverso è il caso in cui le parti si accordino a pagare il prezzo della compravendita mediante cambiali.
In questo caso la risposta è negativa, salvo che le parti si siano accordate in tal senso.
Tale risposta la si ricava dall’interpretazione della sentenza della Cassazione civile sez. II 31 ottobre 2013 n. 2456, la quale stabilisce che non ha effetto solutorio il pagamento del prezzo della compravendita tramite la cessione di cambiali, avendo quest'ultima natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ferma diversa statuizione fra le parti.
Autore | Avv. Michela D'Urso |
Data pubblicazione | 18-07-2018 |
Data aggiornamento | 18-07-2018 |
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