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Hai cercato '' MANCATO OTTENIMENTO MUTUO '' ho trovato 444 documenti

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    Nº 5387
    Data 27/11/2020
    Downloads: 291
    MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALL’ottenimento DEL mutuo CON AUTORIZZAZIONE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI
    Quando va utilizzato: Il modulo va utilizzato quando si intende subordinare la proposta all’ottenimento del mutuo ma contemporaneamente si vuole continuare l’attività di promozione dell'affare per verificare se si riesce a trovare un acquirente disposto a comprare nell’ipotesi in cui mutuo non sia concesso, oppure che intenda comprare in contanti in modo che non ci sia necessità di attendere l’esito della pratica di muto del primo acquirente
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5191
    Data 17/01/2020
    Downloads: 141
    MODULO - CONDIZIONE SOSPENSIVA ottenimento mutuo PARERE REDDITUALE E PERIZIA - VERSIONE SINTETICA
    Modello di condizione sospensiva di ottenimento mutuo da inserire in proposta di acquisto nel caso in cui il proponente acquirente voglia subordinare gli effetti del preliminare al parere favorevole reddituale e tecnico dell'istituto finanziario scelto per il pagamento del prezzo di vendita
    € 49,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5192
    Data 17/01/2020
    Downloads: 203
    MODULO - CONDIZIONE SOSPENSIVA ottenimento mutuo PARERE REDDITUALE E PERIZIA - VERSIONE COMPLETA
    Modello di condizione sospensiva di ottenimento mutuo da inserire in proposta di acquisto nel caso in cui il proponente acquirente voglia subordinare gli effetti del preliminare al parere favorevole reddituale e tecnico dell'istituto finanziario scelto per il pagamento del prezzo di vendita
    € 59,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 283
    Data 26/10/2015
    Downloads: 205
    MODULO - LETTERA DEL MEDIATORE AL VENDITORE PER INFORMARLO DELL' ottenimento DEL mutuo DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - RICHIESTA INFORMAZIONI E CONVOCAZIONE PER LA STIPULA.
    Ipotesi di preliminare sottoposto a condizione sospensiva di ottenimento del mutuo e obbligo per il venditore di procedere alla regolarizzazione edilizia urbanistica dell'immobile . Approvazione di mutuo. Richiesta dell'acquirente di informazioni in ordine alla situazione edilizia e invito alla stipula del rogito.
    € 50,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 701
    Data 29/11/2004
    Downloads: 28
    CLAUSOLA consegna immobile previo ottenimento mutuo
    Oggetto: clausole da inserire nella proposta d'acquisto o nel contratto preliminare allorquando il promittente venditore intende conservare la detenzione del cespite fino all'effettivo incasso del saldo proveniente da netto ricavo del mutuo.
    € 300,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 2247
    Data 18/01/2008
    Downloads: 1
    Se il mancato ottenimento del finanziamento nel termine della stipula configura l'inadempienza del promissario acquirente.
    Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. II, 10 maggio 2007, n.10678.
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    Nº 5911
    Data 20/04/2023
    Downloads: 9
    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO mutuo IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
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    Nº 5385
    Data 24/11/2020
    Downloads: 138
    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER SUBORDINARLA AL mutuo E CONDIZIONARLA AL BUON ESITO DELLE VISURE, CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DELLA CAPARRA ALL'AGENZIA FINO AL BUON ESITO DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E SUBORDINAZIONI
    Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando si voglia subordinare una proposta di acquisto al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. Il modulo è aggiornato con previsione del diritto di recesso in caso di mancato ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del finanziamento (CAPARRA A MEZZO ASSEGNO - NO BONIFICO)
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 6280
    Data 01/07/2024
    Downloads: 67
    Modulo autorizzazione del proponente acquirente alla consegna al venditore dell'assegno costituente caparra confirmatoria a seguito dell'avvenuta concessione del mutuo o finanziamento.
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando, dopo l'accettazione della proposta di acquisto in cui sia stato previsto che la caparra resta in deposito presso l'agenzia fino all'ottenimento del finanziamento da parte dell'acquirente, quest'ultimo dopo l'ottenimento del mutuo autorizza l'agenzia alla consegna del titolo costituente caparra confirmatoria. Il modulo comprende anche la ricevuta da parte del venditore.
    € 99,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 6172
    Data 25/01/2024
    Downloads: 4
    IL mancato RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
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    Nº 5384
    Data 24/11/2020
    Downloads: 146
    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE DI CAPARRA A MEZZO BONIFICO, CON SUBORDINAZIONE mutuo, CON CONDIZIONE ESITO VISURE E AFFIDAMENTO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO AL BUON ESITO DELLE SUBORDINAZIONI E CONDIZIONI
    Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando è stata sottoscritta una proposta di acquisto con caparra versata o da versare a mezzo bonifico e si voglia condizionare la proposta al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5209
    Data 31/01/2020
    Downloads: 143
    MODULO - ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CONDIZIONE mutuo E VERIFICHE IPOCATASTALI CON DEPOSITO CAPARRA
    Modulo da utilizzare quando si intende condizionare la proposta alle visure ipocatstali ed all'ottenimento del mutuo, con affidamento in deposito della caparra all'agenzia ed autorizzazione a restituirla al proponente acquirente qualora risultino pregiudizi oppure non pervenga l'esito favorevole delle valutazioni preventive alla concessione del mutuo entro il termine concordato
    € 49,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5052
    Data 22/05/2019
    Downloads: 173
    MODULO - DICHIARAZIONE PROPONENTE ACQUIRENTE mancata CONCESSIONE mutuo E RICHIESTA RESTITUZIONE TITOLO PER EFFETTO CONDIZIONE SOSPENSIVA
    Modulo da far utilizzare al proponente acquirente che abbia la necessità di comunicare la mancata concessione del mutuo e contestualmente debba richiedere la restituzione del titolo lasciato a corredo della proposta, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva
    € 100,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 6170
    Data 25/01/2024
    Downloads: 21
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA mancata CONCESSIONE DEL mutuo - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
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    Nº 6042
    Data 15/09/2023
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    CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
    Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni
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    Nº 5964
    Data 29/06/2023
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    CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
    Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni
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    Nº 5478
    Data 15/06/2021
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    MODULO COMUNICAZIONE MEDIATORE A VENDITORE PER INVITO RITIRO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE CONDIZIONE mutuo
    Quando deve essere utilizzato: deve essere utilizzato da parte dell’agenzia per invitare il venditore a ritirare la caparra confirmatoria doppio che abbia avuto dall’acquirente comunicazione circa l’esito positivo della condizione mutuo che era apposta alla proposta di acquisto. è fondamentale che questa comunicazione sia inviata dalla agenzia solo quando si sia dotata della prova della comunicazione da parte dell’acquirente dell’esito favorevole della condizione, che può essere costituito anche da una mail o da un messaggio sms o whatsapp. la comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, raccomandata, pec o anche email semplice.-
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5452
    Data 08/04/2021
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    MODULO - LETTERA RACCOMANDATA RESTITUZIONE ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO ALLA CONDIZIONE mutuo
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando la proposta è diventata inefficace a seguito della scadenza del termine apposto alla condizione mutuo.in tal caso l’agenzia deve restituire l’assegno detenuto in deposito che doveva costituire caparra confirmatoria in caso di realizzazione della condizione. La raccomandata deve essere assicurata in quanto prevede l’allegazione del titolo costituente caparra confirmatoria
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5450
    Data 03/04/2021
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    MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI mancata CONCESSIONE DEL mutuo POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA E RICEVUTA DELLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente comunica che il mutuo che condiziona la proposta non è stato concesso e richiede la restituzione dell’assegno costituente caparra confirmatoria. Il modulo contiene al suo interno anche la ricevuta di restituzione della caparra. In questo caso, però, se è possibile è meglio ottenere l’autorizzazione alla restituzione della caparra da parte del venditore. A tal fine è stato predisposto il modulo n. 5052
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5437
    Data 25/03/2021
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    MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI mancato RILASCIO
    Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA
    € 60,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5206
    Data 31/01/2020
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    MODULO - ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE mutuo E DEPOSITO CAPARRA
    modulo da utilizzare quando si intende condizionare la proposta al buon esito della domanda di mutuo con previsione del deposito della caparra fino al buon esito della domanda
    € 49,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5201
    Data 24/01/2020
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    MODULO LETTERA DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE PER mancato PAGAMENTO ASSEGNO CAPARRA INSOLUTO
    Modulo da far utilizzare al promittente venditore che debba contestare al promittente acquirente il mancato pagamento dell'assegno consegnato a titolo di caparra
    € 29,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 5147
    Data 08/11/2019
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    MODULO - LETTERA DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE A SEGUITO SCANDENZA TERMINE AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA mutuo
    Modulo da utilizzare nel caso in cui sia decorso il termine previsto per l'avveramento della condizione mutuo ed il promittente venditore voglia richiedere al promittente acquirente documentazione a comprova della richiesta del finanziamento e contestualmente voglia fissare un termine ultimo ed essenziale per l'avveramento della suddetta condizione
    € 49,90Gratuito per i convenzionati
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    Nº 4956
    Data 22/11/2018
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    Modulo - Consegna integrazione caparra da parte di un terzo diverso dal proponente acquirente a seguito avveramento condizione mutuo
    Modulo da utilizzare nel caso in cui, in seguito all'avveramento della condizione sospensiva della concessione del mutuo, un soggetto terzo e diverso rispetto al proponente acquirente consegni all'agenzia integrazione della caparra confirmatoria.- Tale dichiarazione contiene anche l'autorizzazione per l'agenzia alla consegna del relativo titolo al promittente venditore con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità.-
    € 200,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 3831
    Data 04/05/2010
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    MODULO - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RILASCIO DIFFERTO, INDENNITA' DI RILASCIO E PENALE PER mancato RILASCIO
    quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando locatore e conduttore convengono la risoluzione immediata del contratto di locazione, con rilascio entro un determinato termine, riconoscimento al conduttore di un indennizzo per il rilascio del termine, penale per mancato rilascio.-
    € 59,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 737
    Data 20/01/2004
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    CONTRATTO preliminare di immobile pignorato, ipotecato e soggetto ad altre formalità pregiudizievoli con acquirente soggetto a domanda di mutuo
    contratto preliminare di vendita di immobile pignorato, ipotecato e soggetto ad altre formalità pregiudizievoli nel quale il venditore si impegna ad ottenere la cancellazione delle suddette formalità onde fare ottenere il mutuo all'acquirente
    € 1.000,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 758
    Data 03/09/2002
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    MODULO - Dichiarazione del proponente acquirente di avvenuto accoglimento della sua domanda mutuo
    dichiarazione di accoglimento domanda per la concessione del mutuo
    € 500,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 731
    Data 30/07/2002
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    MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
    Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria
    € 500,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 730
    Data 30/07/2002
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    MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
    Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria
    € 500,00Gratuito per i convenzionati
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    Nº 6375
    Data 19/09/2024
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    Infiltrazioni dalle parti comuni: il mancato godimento dell'abitazione è causa di risarcimento.
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  • Nº 6281
    Data 04/07/2024
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    Modulo diffida del proponente acquirente in confronto al promettente venditore a consentire l'accesso al tecnico della banca per l'effettuazione della perizia necessaria all'istruttoria della pratica di mutuo.
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando, dopo l'accettazione della proposta di acquisto in cui sia Stato previsto che parte del prezzo venga corrisposto a mezzo finanziamento ipotecario, il venditore non consente al tecnico incaricato dalla banca l'accesso all'immobile oggetto di compravendita per l'effettuazione della perizia necessaria all'istruttore della pratica di finanziamento.
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    Nº 6148
    Data 20/12/2023
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    SFRATTO PER mancato PAGAMENTO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
    Il locatore può intimare lo sfratto per morosità al conduttore che ha pagato i canoni mensili direttamente all'amministratore?
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    Nº 5677
    Data 09/05/2022
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    PARERE 980 - SE È VALIDA LA PROPOSTA ACCETTATA DAL GENITORE IN PROPRIO, SENZA SPENDITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL MINORE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL MINORE, SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ottenimento DELL'AUTORIZZAZIONE
    La risposta al quesito può essere espressa in termini favorevoli, seppur con riserva, stante l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali in punto.- Come noto l’art. 320, comma 3, c.c., stabilisce ....
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    Nº 5662
    Data 23/04/2022
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    PARERE 936 - SE IL CONTRATTO PRELIMINARE (PROPOSTA DI ACQUISTO) PUÒ ESSERE STIPULATO DAL GENITORE, QUALE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE PROPRIETARIO, PRIMA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE E CONDIZIONANDOLO AL SUO ottenimento
    Al presente quesito si risponde negativamente.- Ed infatti, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, il preliminare di vendita di immobile di proprietà del minore è riconducibile al novero degli atti di straordinaria amministrazione che, in quanto tali, richiedono l’autorizzazione ex art. 320 c.c.- In particolare, è stato evidenziato che “necessitano di autorizzazione ex art. 320 c.c. i contratti preliminari con i quali i genitori assumano, in nome del minore, l’obbligo di porre in essere un atto negoziale eccedente l’ordinaria amministrazione, in particolare quando si tratti di un atto di alienazione (Cfr. Ferri, 83).- Anzi, la Suprema Corte ritiene che tale autorizzazione rappresenti un vero e proprio elemento costitutivo del negozio del negozio dispositivo dell’immobile di proprietà del minore. Ex multis: “L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art. 320 c. c. per gli atti.........
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    Nº 5566
    Data 17/12/2021
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    PARERE N. 944 - SE UN SOGGETTO CHE SI AGGIUDICA UN IMMOBILE ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL mancato RILASCIO, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI SENZA ASSOGGETTARSI ALLA PLUSVALENZA?
    La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........
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