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Hai cercato '' ordinanza n. 22540/19 '' ho trovato 84 documenti

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    Nº 5170
    Data 06/12/2019
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    SE IL CONDUTTORE CHE ABBIA STIPULATO LA LOCAZIONE SONO CON UNO DEI PROPRIETARI, PUO\' ESSERE COSTRETTO A RIPETERE IL PAGAMENTO ANCHE IN FAVORE DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22540/19)
    \"La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell\'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all\'art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l\'operato del gestore e, ai sensi dell\'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa\".
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    Nº 6198
    Data 06/03/2024
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    Cassazione, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16622, sez. II civile
    Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c. , si applica la nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17 con riferimento a vicende negoziali inter vivos relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria...
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    Nº 4901
    Data 22/04/2014
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    CONTRATTI DI LOCAZIONE NON REGISTRATI Cassazione ordinanza n. 37 del 3 gennaio 2014
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  • Nº 6240
    Data 10/05/2024
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    Le modifiche abusive postume al 1° settembre 1967 non invalidano il contratto per nullità sostanziale e commerciabilità prevista dalla L. 47/85
    Interessante il caso particolare analizzato dall’ordinanza di Cassazione Civile n. 23394/2023, sulla compravendita di un immobile dove il venditore ha dichiarato che le opere erano iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, e sul quale in seguito furono effettuate importanti modifiche di ampliamento...
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    Nº 6225
    Data 23/04/2024
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    Il venditore muore dopo la stipula del preliminare: tutti gli eredi devono partecipare al definitivo
    Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l'atto definitivo e necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023...
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    Nº 6190
    Data 23/02/2024
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    USUCAPIONE DI IMMOBILE IN COMPROPRIETA' TRA FRATELLI: PRESUPPOSTI
    Con l’ordinanza 3493, pubblicata il 7 febbraio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa configurarsi l’acquisto per usucapione di un immobile in comproprietà tra fratelli.-
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    Nº 6154
    Data 27/12/2023
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    LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA: FORMA DELLA RINUNCIA.
    Cassazione, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30384, sez. II civile
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    Nº 6149
    Data 22/12/2023
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    CONFERIMENTO IN TRUST E TASSAZIONE: ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
    Cassazione, ordinanza 30 novembre 2023, n. 33425, sez. V
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    Nº 6070
    Data 07/10/2023
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    IL VENDITORE MUORE DOPO LA STIPULA DEL PRELIMINARE: TUTTI GLI EREDI DEVONO PARTECIPARE AL DEFINITIVO
    Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l’atto definitivo è necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023
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    Nº 6050
    Data 18/09/2023
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    PRIMA CASA: TERMINE PER TRASFERIMENTO RESIDENZA PERENTORIO
    Ai fini delle agevolazioni prima casa, il termine per il trasferimento della residenza non è sollecitatorio bensì perentorio. Così la sezione tributaria della Cassazione, con l'ordinanza n. 24488/2023
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    Nº 6038
    Data 15/09/2023
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    DECORO ARCHITETTONICO: LO SPIEGA LA CASSAZIONE
    Chiamata a decidere su una vicenda riguardante una lite condominiale la Cassazione ha colto l'occasione per fare chiarezza in materia di decoro architettonico (ordinanza n. 16518/2023 sotto allegata).
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    Nº 5988
    Data 05/07/2023
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    OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E REGISTRAZIONE DI ALTRO CONTRATTO CON CANONE INFERIORE
    Cass. civ., Sez. 3 - , ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.
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    Nº 5983
    Data 30/06/2023
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    MANCATA RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA E DANNI PERMANENTI VERIFICATISI PRIMA DELLA COMPRAVENDITA
    Cass. civ., Sez. 3 - , ordinanza n. 10203 del 17/04/2023 Mancata riparazione della cosa locata - Danni permanenti verificatisi prima della compravendita - Diritto del terzo acquirente al risarcimento - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
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    Nº 5962
    Data 27/06/2023
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    GODIMENTO ESCLUSIVO, DA PARTE DEL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO, DELLA CASA CONIUGALE ACQUISTATA IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE
    Cass. civ., Sez. 2 - , ordinanza n. 10264 del 18/04/2023
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    Nº 5950
    Data 05/06/2023
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    Salvo titolo contrario è comune anche il cortile posto a confine con l'appartamento di un condomino
    Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023, n. 12381, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su due motivi di censura in ambito di diritto a recingere ex art. 841 c.c. un'area di 38 mq, ritenuta di proprietà degli attori, rispetto alla sua natura condominiale.
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    Nº 5902
    Data 07/04/2023
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    Deposito cauzionale nella locazione: natura e funzione
    Il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.194/2023.
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    Nº 5811
    Data 14/12/2022
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    IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc . Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’.
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    Nº 5800
    Data 09/12/2022
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    IL MEDIATORE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’IMMOBILE E NON RISPONDE DI EVENTUALI ABUSI OVE NON SIANO RICAVABILI DAL MERO CONFRONTO DELLO STATO DI FATTO CON IL TITOLO DI PROVENIENZA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO, Il Giudice onorario relatore Avv. Pierpaolo Pelosi – Presidente. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi:Il mediatore non è tenuto a verificare la regolarità urbanistica dell’immobile e non risponde di eventuali abusi ove non siano ricavabili dal mero confronto dello stato di fatto con il titolo di provenienza : “Ebbene tale specifica doglianza non può essere imputata al mediatore perché l'esame del contratto di acquisto del venditore ove vi è la descrizione del bene appartamento ubicato al piano terra . .avente ingresso dalla prima porta a sinistra ... composto di tre vani, cucina, bagno, gabinetto e ripostiglio, con spiazzo pertinenziale nel lato meridionale della superficie di circa metri quadri trenta") non consente di verificare che l'immobile non fosse corrispondente a quello per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia "numero 4 rilasciata dal sindaco del Comune di Boscotrecase in data 29/7/1986 (protocollo n. 12264)", regolarmente menzionata nell'atto. ….Vi è da dire quindi che gli appellanti pur affermando l'esistenza di una illegittimità urbanistica non considerano quanto emerge dalla relazione del loro stesso consulente di parte (all. n. 7 in loro produzione) sulla possibilità di riscontro delle difformità solo in base al confronto tra la licenza edilizia e lo stato dei luoghi ("Dal confronto di quanto indicato nella Licenza Edilizia n. 4/1986 gli atti traslativi, lo stato dei luoghi e quello catastale emergono, per l'abitazione oggetto di compravendita le seguenti incongruenze: aumento di superfici utili e cubatura in particolare per gli ambienti ubicati sul lato e limitrofi allo spiazzo esclusivo, variazioni prospettiche, differenti divisioni interne dell'abitazione ."). Anzi analizzando la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal professionista appare che la descrizione (l'unità immobiliare si compone di tre camere disimpegno, due bagni cucina e ripostiglio con spazio pertinenziale) è del tutto conforme a quella che si legge nel titolo di acquisto del promittente venditore. In tal senso quindi il motivo di appello non può essere accolto perché imputa al mediatore una colpa nell'omissione di un controllo che non poteva essere eseguito allo stato degli atti ed in assenza di un incarico a verificare la legittimità urbanistica dell'immobile compravenduto”. II principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni laddove abbia concluso un contratto preliminare anche se ha ad oggetto un immobile abusivo. “Il motivo è infondato perché come detto nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne conseque che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria (cfr. cass. ordinanza n. 20132 del 22/06/2022).
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    Nº 5795
    Data 25/11/2022
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    Compravendita: la Cassazione spiega la differenza tra pertinenze e accessori
    Secondo la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 28613/2022 sotto allegata), nella categoria delle pertinenze rientrano le cose - dotate di autonomia - che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all'ornamento di .......
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    Nº 5746
    Data 19/09/2022
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    E' consentito l'allaccio di una presa d'acqua alla colonna condominiale per servire il proprio alloggio.
    Con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2022, n. 3890, la Corte di Cassazione, Sezione II, provvedeva su tre motivi di censura di un ricorrente-condomino, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, del 18/30 dicembre 2015, n. 1967. Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'azione intrapresa da un condomino contro un proprietario di un locale dello stabile condominiale......
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    Nº 5646
    Data 31/03/2022
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    Innovazione e modificazione delle parti comuni: differenza
    La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3440 del 3 febbraio 2022, è tornata sull'importante differenza tra innovazione e modificazione delle parti comuni in condominio. L'occasione è stata fornita da un'azione giudiziaria con cui uno dei condòmini impugnava la decisione assembleare di installare, nella piazza condominiale, alcune strutture fisse (cubi di cemento) che avrebbero impedito di utilizzare l'area come parcheggio per i veicoli. Analizziamo la pronuncia in commento......
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    Nº 5648
    Data 22/03/2022
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    Analisi dei problemi legati alle aree destinate a parcheggio riservate ai condomini ex Legge Ponte
    L'ordinanza n. 1445 emessa dalla Corte di Cassazione il 18 gennaio 2022, nel suo complesso articolato motivo, conferma una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli in merito ad una vicenda inerente gli spazi destinati ad aree di parcheggio a favore dei condòmini ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. Legge Urbanistica), come modificato dall'art. 18 della Legge 06 agosto 1967, n. 765 (c.d. Legge Ponte).
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    Nº 5608
    Data 04/02/2022
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    I lavori eseguiti su muro maestro posto all'interno di un singolo appartamento non integrano un abuso della cosa comune
    Cass. Civ., Sez. 2 - , ordinanza n. 35851 del 22/11/2021 Lavori su muro maestro posto all'interno di un singolo appartamento - Esecuzione di lavori - Ammissibilità - Condizioni. I lavori eseguiti su di un muro maestro (scavo di una nicchia, allargamento o apertura di un varco) posto all'interno di un singolo appartamento, al fine di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare, qualora non pongano in pericolo la fondamentale funzione di assicurare la stabilità dell'edificio, non integrano un abuso della cosa comune, suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, comma 1, c.c., a condizione che i lavori non compromettano la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro posto a servizio dell'edificio.
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    Nº 5607
    Data 04/02/2022
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    Contratto risolto se il ritardo nell'adempimento diventa intollerabile
    Il contratto può essere risolto se il ritardo nell'inadempimento diventa intollerabile rispetto alla prestazione da eseguire. Questo il contenuto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 40988 del 2021 con cui la Corte stessa ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata rinviando alla Corte .... ..
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    Nº 5573
    Data 05/01/2022
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    Quando è possibile la sospensione della fruizione dei servizi comuni nei confronti di un condomino moroso?
    Con ordinanza cautelare emessa in data 3.12.2021, il Tribunale di Perugia accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un Condominio contro un condomino moroso, per il mancato pagamento di quote condominiali relative agli ultimi due anni, afferenti sia spese ordinarie che straordinarie dell'ascensore; l'istante evidenziava al giudice adito che il condomino inadempiente fosse già gravato di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà ed altre prelazioni reali.....
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    Nº 5556
    Data 19/11/2021
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    No alla riduzione del prezzo dell'immobile per vizi conosciuti
    La seconda Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 23659 del 31 agosto 2021 conferma la sentenza n. 1334/2015, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia ed afferma che i vizi presenti nell'immobile al momento della vendita devono ritenersi (ri)conoscibili dall'acquirente ove di questi si siano accorti i precedenti visitatori e che a tal fine non equivalga a una dichiarazione di ......
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    Nº 5548
    Data 12/11/2021
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    Preliminare di vendita di immobili da costruire: serve l’identità tra il bene promesso e quello costruito per agire ex art. 2932 c.c.
    La Corte di Cassazione - con ordinanza n. 28293 del 15 ottobre 2021 - ha affermato espressamente che l’identità sostanziale tra il bene che è stato oggetto del contratto preliminare per la vendita di un immobile da costruire e l’unità abitativa effettivamente poi costruita è condizione essenziale per l’esperibilità della tutela reale. Così pronunciandosi, la Suprema Corte dà ulteriore conferma al proprio precedente orientamento, ribadendo la necessaria identità contenutistica tra contratto preliminare e definitivo.....
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    Nº 5493
    Data 02/07/2021
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    In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.
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    Nº 5366
    Data 23/10/2020
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    La determinazione della servitù di passaggio coattivo
    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 8779 del 2020 pubblicata il 12 maggio 2020, è tornata sul tema della costituzione coattiva della servitù di passaggio a beneficio del fondo intercluso... CONTINUA
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    Nº 5245
    Data 13/03/2020
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    IMMISSIONI SONORE: IL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE NON ESCLUDE IL GIUDIZIO DI INTOLLERABILITA'
    Con l'ordinanza n. 2757 del 6 febbraio 2020 la VI° sezione civile della Corte di Cassazione interviene in tema di immissioni sonore, specificando che, pur rimanendo il rumore nei limiti di legge, non può essere esclusa automaticamente la sua intollerabilità.
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    Nº 5155
    Data 22/11/2019
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    SENTENZA CASSAZIONE N. 27482/2019: NON HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE L'AGENZIA CHE NON HA COMUNICATO ALL'ACQUIRENTE CHE SULL'IMMOBILE E' ISCRITTA UNA IPOTECA.
    La Cassazione con ordinanza n. 27482/2019 ha sancito che il mediatore è tenuto ad effettuare le visure ipotecarie in ogni caso ed anche a prescindere da un espresso incarico professionale.- Secondo la Suprema Corte infatti l'effettuazione delle visure ipotecarie rientra nell'ambito della diligenza che è richiesta al mediatore per lo svolgimento della sua attività.- Nel caso di specie poichè l'acquirente aveva scoperto dopo l'accettazione della proposta di acquisto che l'immobile era gravato da una ipoteca e per questo motivo si era rifiutato di sottoscrivere la relativa scrittura integrativa è stato escluso che fosse tenuto al pagamento della relativa provvigione.-
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    Nº 5066
    Data 15/06/2019
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    CAMBIO DI DESTINAZIONE, INNOVAZIONE E USO COMUNE IN CONDOMINIO: LA CORTE DI CASSAZIONE FA IL PUNTO
    In tema di cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare - da appartamento a locale commerciale - la Cassazione ha ritenuto che tale mutamento incide sulla fruizione del bene e riverbera soggettivamente sull'interesse collettivo a mantenere o meno le destinazioni originarie delle varie unità di cui è composto il condominio e giustifica pertanto il passaggio attraverso la deliberazione assembleare (Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza del 5 giugno 2019 n. 15265)
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    Nº 3701
    Data 13/01/2010
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    La Cassazione riscrive i criteri per il godimento dell’agevolazione “prima casa”.-
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    Nº 2422
    Data 11/04/2008
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    QUESITO N. 284: Se il decreto di trasferimento purga i debiti pregressi relativi a spese condominiali.-
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